7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/6 |
Articolo 2
Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente trattato:
a) |
sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche, |
b) |
stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione, |
c) |
agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, |
d) |
curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari, |
e) |
garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate, |
f) |
esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali, |
g) |
assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità, |
h) |
stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare. |