7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/6


Articolo 2

Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente trattato:

a)

sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche,

b)

stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione,

c)

agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità,

d)

curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari,

e)

garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate,

f)

esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali,

g)

assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità,

h)

stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.