7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/46 |
Articolo 187
Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato.