7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/400


Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

1.   È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2.   Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.