7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/51


Articolo 4

1.   L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.

2.   L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

a)

mercato interno;

b)

politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;

c)

coesione economica, sociale e territoriale;

d)

agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;

e)

ambiente;

f)

protezione dei consumatori;

g)

trasporti;

h)

reti transeuropee;

i)

energia;

j)

spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

k)

problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.

3.   Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4.   Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.