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Document 32022D2470

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 della Commissione del 14 dicembre 2022 che definisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi [(ECRIS-TCN)

C/2022/9169

GU L 322 del 16.12.2022, p. 107–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2470/oj

16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 322/107


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2470 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2022

che definisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi [(ECRIS-TCN)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (1), in particolare, l’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), c), da e) a i), k) e l),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/816 ha istituito il sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) come un sistema che permetta all’autorità centrale di uno Stato membro o a un’altra autorità competente di verificare con tempestività ed efficacia quali altri Stati membri siano in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo. Il quadro ECRIS esistente può pertanto essere utilizzato dalle autorità centrali per richiedere queste informazioni a tali Stati membri conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI (2). Le altre autorità competenti possono utilizzare i rispettivi canali di comunicazione a tal fine.

(2)

L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è responsabile dello sviluppo di ECRIS-TCN, compresa l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche e del collaudo, nonché della gestione operativa del sistema.

(3)

Per consentire a eu-LISA di progettare l’architettura fisica di ECRIS-TCN, determinare le specifiche tecniche del sistema e sviluppare ECRIS-TCN, dovrebbero essere stabilite le specifiche tecniche necessarie per il trattamento dei dati alfanumerici e delle impronte digitali, la qualità dei dati, l’inserimento dei dati, l’accesso e l’interrogazione di ECRIS-TCN, la conservazione dei registri (log) e l’accesso a essi, l’elaborazione di statistiche nonché i requisiti di prestazione e di disponibilità di ECRIS-TCN. Eu-LISA dovrebbe elaborare specifiche tecniche dettagliate dopo la conclusione dei collaudi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816.

(4)

L’architettura ECRIS-TCN dovrebbe essere conforme al quadro europeo di interoperabilità di cui ai regolamenti (UE) 2019/817 (4) e (UE) 2019/818 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di fornire servizi pubblici a livello europeo in modo interoperabile, il software e l’hardware di ECRIS-TCN dovrebbero essere conformi a norme definite che promuovano l’interoperabilità dei dati, delle applicazioni e della tecnologia.

(5)

Per quanto riguarda l’attuazione dell’interoperabilità tra il sistema ECRIS-TCN, da un lato, e il sistema di informazione visti (VIS) e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), dall’altro, le necessarie modifiche conseguenti sono state adottate rispettivamente nei regolamenti (UE) 2021/1133 (6) e (UE) 2021/1151 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6)

Al fine di sostenere l’obiettivo del VIS e dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti che attraversano le frontiere esterne dell’Unione, sia il sistema VIS che il sistema ETIAS dovrebbero essere in grado di verificare se esistano corrispondenze tra i dati contenuti nei fascicoli relativi alle domande VIS e ETIAS e i dati conservati in ECRIS-TCN, in relazione agli Stati membri che sono in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), qualora tale reato sia punibile a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.

(7)

A tal fine, nel creare una registrazione di dati (record) in ECRIS-TCN, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna dovrebbe aggiungere un indicatore che segnali, ai fini dei regolamenti (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e (UE) 2018/1240, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale, unitamente al codice dello Stato membro di condanna.

(8)

Il portale di ricerca europeo, istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, dovrebbe consentire di interrogare i dati conservati in ECRIS-TCN. Qualora rilevante nel contesto dell’interoperabilità, il portale di ricerca europeo dovrebbe inoltre consentire di interrogare i dati dell’ECRIS-TCN parallelamente ai dati conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE interessati.

(9)

Il servizio comune di confronto biometrico, istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, serve a conservare i template delle impronte digitali e dovrebbe consentire l’interrogazione dei dati relativi alle impronte digitali conservati in ECRIS-TCN.

(10)

Poiché l’identificazione dattiloscopica può non essere sempre fattibile, ECRIS-TCN dovrebbe essere in grado di identificare una persona esclusivamente mediante dati alfanumerici. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, la principale sfida tecnica consiste nel fatto che i dati alfanumerici non sono sempre accurati. Tra gli esempi di tali imprecisioni figurano l’ambiguità in cui sono indicati il nome e il cognome, le variazioni ortografiche e di traslitterazione dei nomi o l’inesattezza della data di nascita. È pertanto importante che ECRIS-TCN sia in grado di trovare corrispondenze con i dati alfanumerici anche quando non tutti gli elementi di identificazione sono identici (situazione denominata «ricerca inesatta»). L’identificazione di un cittadino di paese terzo dovrebbe avvenire tramite una combinazione di controlli della qualità dei dati e ricerche inesatte o qualsiasi altro mezzo fornito dal motore di ricerca sottostante adeguato allo scopo del sistema. I controlli sul numero delle registrazioni ottenute come risultato di un’interrogazione dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con le norme applicabili in materia di protezione dei dati. In caso contrario verrebbero compromessi i diritti delle persone fisiche nonché le prestazioni e la disponibilità del sistema.

(11)

Il motore che effettua la ricerca inesatta dovrebbe essere in grado di limitare i risultati specificando una soglia per il punteggio di corrispondenza e fissando una dimensione massima per l’elenco delle registrazioni ottenute. Il livello al quale un risultato di ricerca deve essere considerato una corrispondenza e l’elenco dei campi di dati che possono essere utilizzati per la ricerca inesatta dovrebbero essere stabiliti a seguito dei collaudi effettuati durante la fase di attuazione.

(12)

Ogni registro delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN dovrebbe garantire una ricostruzione chiara delle attività eseguite, ossia fornire prove documentali e consentire il tracciamento di tutte le operazioni effettuate in ECRIS-TCN.

(13)

Le statistiche ECRIS-TCN dovrebbero consentire di monitorare la registrazione, la conservazione e lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l’attuazione di riferimento ECRIS. Tali statistiche dovrebbero provenire dalle seguenti fonti: l’archivio centrale di relazioni e statistiche istituito e attuato da eu-LISA a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818, il software di attuazione di riferimento ECRIS o il software nazionale di attuazione ECRIS e i registri dei casellari giudiziali degli Stati membri per quanto riguarda il numero di cittadini di paesi terzi condannati e il numero delle loro condanne.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La Danimarca non è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione.

(15)

A norma degli articoli 1 e 2, e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. L’Irlanda non è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Inserimento dei dati in ECRIS-TCN

Nell’inserire i dati in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il modello di dati di cui alla sezione I dell’allegato della presente decisione.

Le specifiche tecniche per gli elementi di dati compresi nel modello di dati sono coerenti con il modello di dati per l’attuazione di riferimento ECRIS di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.

Articolo 2

Trattamento dei dati

1.   Se i dati alfanumerici e i dati relativi alle impronte digitali di una persona sono inclusi in una registrazione di dati (record) creata in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816, i dati alfanumerici sono collegati ai corrispondenti dati relativi alle impronte digitali.

2.   L’algoritmo di compressione delle immagini delle impronte digitali da utilizzare segue le raccomandazioni dell’Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia («NIST»).

I dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 500 ppi devono essere compressi utilizzando l’algoritmo WSQ (ISO/IEC 19794-5: 2005).

I dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 1 000 ppi devono essere compressi utilizzando lo standard di compressione delle immagini JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1) e il sistema di codifica.

Il grado di compressione da ottenere è 15:1.

3.   La sostituzione o l’aggiornamento in ECRIS-TCN dei dati relativi alle impronte digitali di cui all’articolo 4, paragrafo 7, sono preceduti dall’esito positivo della verifica dell’identità da parte dell’autorità centrale dello Stato membro di condanna. Le specifiche tecniche per tale sostituzione o aggiornamento sono stabilite conformemente ai principi contenuti nella progettazione dell’architettura fisica di ECRIS-TCN di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816.

Articolo 3

Qualità alfanumerica dei dati

1.   Nell’inserire o modificare in ECRIS-TCN dati alfanumerici, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il meccanismo di verifica della qualità dei dati integrato nell’attuazione di riferimento ECRIS.

2.   Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS, come previsto all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816, garantiscono che esso permetta una verifica della qualità dei dati alfanumerici uguale a quella consentita dal meccanismo di cui al paragrafo 1.

3.   Il processo di verifica della qualità dei dati si applica all’inserimento o alla modifica di tutti i dati alfanumerici e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a)

tutti i campi obbligatori sono compilati o recano il valore «Ignoto»;

b)

quando un nome contiene il valore «Ignoto», il cognome non deve recare lo stesso valore «Ignoto» e viceversa, a meno che non si disponga, per la stessa persona, di uno pseudonimo, di un nome o un cognome di alias, o di impronte digitali;

c)

l’elemento di dati «Cittadinanza/cittadinanze» nel messaggio in arrivo dello Stato membro di condanna è verificato sulla base di un elenco predefinito di paesi, ma può contenere uno dei valori «Ignoto» o «Apolide».

4.   Non è creata una nuova registrazione di dati se una registrazione contenente dati alfanumerici identici è già stata creata in ECRIS-TCN dallo stesso Stato membro, in particolare se esiste già lo stesso codice di riferimento dello stesso Stato membro.

Nel confrontare l’identicità delle registrazioni di dati, si tiene conto solo degli elementi di dati alfanumerici contrassegnati come pertinenti per tale confronto nel modello di dati di cui alla sezione I dell’allegato.

Ai fini di tale confronto non sono presi in considerazione gli elementi di dati alfanumerici vuoti nelle registrazioni di dati da raffrontare.

5.   Qualora una registrazione contenga dati alfanumerici non conformi alle norme di cui ai paragrafi 3 e 4, tale registrazione è rifiutata integralmente da ECRIS-TCN e non è conservata né trattata.

Articolo 4

Qualità dei dati relativi alle impronte digitali

1.   Nell’inserire o modificare in ECRIS-TCN dati relativi alle impronte digitali, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il meccanismo di verifica della qualità dei dati integrato nell’attuazione di riferimento ECRIS o fornito da eu-LISA come applicazione software. Conformemente alle responsabilità di eu-LISA a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816, detta Agenzia è preposta anche allo sviluppo, alla manutenzione e all’aggiornamento di tale meccanismo di verifica della qualità dei dati.

2.   Un meccanismo di verifica della qualità dei dati uguale a quello di cui al paragrafo 1 è istituito, manutenuto e aggiornato nel sistema centrale ECRIS-TCN.

3.   Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS, come previsto all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816, garantiscono che, qualora non si avvalgano del meccanismo per la qualità dei dati di cui al paragrafo 1, il loro software nazionale di attuazione ECRIS assicuri standard e metriche di verifica della qualità dei dati relativi alle impronte digitali uguali a quelli consentiti dal meccanismo di cui al paragrafo 1.

4.   Ai fini della verifica della qualità di cui al presente articolo è utilizzata almeno la versione 2.0 della metrica NFIQ definita dal NIST (NIST Fingerprint Image Quality).

5.   Il processo di verifica della qualità dei dati si applica a tutti i dati relativi alle impronte digitali inseriti o modificati in ECRIS-TCN, e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a)

i dati relativi alle impronte digitali comprendono fino a dieci impronte digitali individuali, piatte, rollate o entrambe

b)

tutte le impronte digitali sono etichettate;

c)

i dati relativi alle impronte digitali sono acquisiti mediante scansione diretta (live-scan) o sono inchiostrati su carta, a condizione che quelli rilevati con quest’ultima modalità siano scansionati con la risoluzione richiesta e con la stessa qualità;

d)

i dati relativi alle impronte digitali sono forniti in un unico file contenente le immagini dattiloscopiche digitali (file NIST) e sono trasmessi conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente);

e)

il file NIST consente l’inserimento di informazioni complementari quali le condizioni di registrazione delle impronte digitali, il metodo utilizzato per l’acquisizione delle immagini delle impronte digitali individuali e il valore di qualità calcolato dagli Stati membri durante il processo di verifica della qualità dei dati;

f)

i dati relativi alle impronte digitali hanno una risoluzione nominale di 500 o 1000 ppi (e uno scarto tollerato di +/- 10 ppi) e 256 livelli di grigio;

g)

i dati relativi alle impronte digitali soddisfano le soglie di qualità che saranno determinate dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.

6.   Quando interrogano ECRIS-TCN in base a dati relativi alle impronte digitali per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti utilizzano, ove possibile, dati relativi alle impronte digitali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere d) e f).

7.   I dati relativi alle impronte digitali, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 8, inseriti o modificati in ECRIS-TCN, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5, sono rifiutati integralmente da ECRIS-TCN e non sono conservati né trattati.

8.   Per quanto riguarda le registrazioni di dati di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/816, i dati relativi alle impronte digitali che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono conservati in ECRIS-TCN, ma possono essere utilizzati dalle autorità competenti soltanto per confermare l’identità di un cittadino di paese terzo identificato grazie all’interrogazione con dati alfanumerici. All’atto dell’inserimento di tali registrazioni di dati in ECRIS-TCN, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede affinché tali registrazioni di dati siano chiaramente distinguibili dalle altre.

Articolo 5

Accesso e interrogazione di ECRIS-TCN

1.   Quando interrogano ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti utilizzano il modello di dati di cui alla sezione II dell’allegato della presente decisione.

2.   Nell’effettuare l’interrogazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti compilano tutti gli elementi di dati che hanno a disposizione per identificare il cittadino di paese terzo interessato. Fra gli elementi di dati contrassegnati a tal fine nel modello di dati di cui alla sezione II dell’allegato ne sono scelti almeno tre, tranne nel caso in cui l’interrogazione non contenga le immagini dattiloscopiche digitali (il file NIS).

3.   A seguito dei collaudi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816, effettuati durante la fase di attuazione, sono stabilite le seguenti specifiche tecniche:

a)

l’elenco dei campi di dati relativi ai dati che possono essere utilizzati per una ricerca inesatta;

b)

le condizioni a cui un risultato di ricerca deve essere considerato una corrispondenza, tenendo conto dei requisiti di prestazione del sistema centrale ECRIS-TCN di cui alla sezione III dell’allegato e del livello accettabile di falsi positivi e falsi negativi.

4.   Il numero di registrazioni ottenibili a seguito di un’interrogazione non è superiore a dieci per Stato membro. Se del caso, possono essere imposte ulteriori restrizioni al numero di registrazioni ottenibili.

5.   Salvo disposizione contraria del regolamento (UE) 2019/816, le autorità centrali hanno accesso in qualsiasi momento a tutti i dati da esse inseriti in ECRIS-TCN, compreso l’accesso simultaneo a più registrazioni di dati.

6.   A eu-LISA sono trasmessi gli elenchi delle qualifiche del personale autorizzato ad accedere a ECRIS-TCN, stabiliti dalle autorità competenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/816, nonché i relativi aggiornamenti.

Articolo 6

Conservazione dei registri (log) e relativo accesso

1.   eu-LISA e le autorità competenti sono responsabili della fornitura dell’infrastruttura e degli strumenti necessari per registrare le operazioni di trattamento dei dati in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816, in particolare degli strumenti per aggregare e consultare i registri

eu-LISA, in consultazione con il gruppo consultivo di ECRIS-TCN di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/816 («gruppo consultivo di ECRIS-TCN»), e le autorità competenti hanno altresì la responsabilità di specificare le loro rispettive norme, prassi e procedure in materia di registri, tra cui il formato specifico degli archivi di registri e la procedura per la loro condivisione.

2.   eu-LISA e le autorità competenti sono responsabili dell’attuazione delle loro rispettive norme e procedure di cui al paragrafo 1. Tale attuazione comprende:

a)

l’ispezione dei registri in risposta a incidenti e, ove possibile, in modo proattivo;

b)

i compiti di gestione dei registri, quali l’archiviazione, la conservazione sicura, l’elevata disponibilità e la protezione dall’accesso non autorizzato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/816.

3.   eu-LISA ha la responsabilità di mettere i registri a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, e conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4.   Le autorità competenti sono responsabili della conservazione dei loro rispettivi registri di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816, della loro gestione e della loro trasmissione a eu-LISA, su richiesta, e conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma.

5.   Ogni registro delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN contiene, come minimo, una registrazione cronologica che fornisce prove documentali della sequenza di attività che hanno interessato in qualsiasi momento un’operazione, una procedura o un evento specifici.

6.   eu-LISA e le autorità competenti definiscono il loro rispettivo elenco di personale autorizzato ad accedere ai registri delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN e delle relative qualifiche conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816.

Articolo 7

Statistiche

1.   L’archivio centrale di relazioni e statistiche istituito e attuato da eu-LISA a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 e l’attuazione di riferimento ECRIS producono statistiche riguardanti la registrazione, la conservazione e lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l’attuazione di riferimento ECRIS, conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816.

2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche sulle attività:

a)

per quanto riguarda gli indicatori di utilizzo del sistema:

i)

numero di registrazioni di dati create riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

ii)

numero di registrazioni di dati modificate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

iii)

numero di registrazioni di dati cancellate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

iv)

numero di visualizzazioni delle proprie registrazioni di dati da parte delle autorità centrali a norma dell’articolo 5, paragrafo 5;

v)

numero di interrogazioni riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

b)

per quanto riguarda gli indicatori dei dati:

i)

numero di registrazioni nella banca dati;

ii)

numero di registrazioni contenenti impronte digitali;

iii)

numero di registrazioni contenenti gli indicatori stabiliti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, separatamente per le condanne per un reato di terrorismo o per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240;

iv)

rapporto sulla presenza di dati alfanumerici;

v)

rapporto sull’esattezza della data di nascita;

vi)

numero di registrazioni non accettate ai fini dell’inserimento;

vii)

numero di dati relativi alle impronte digitali non accettati ai fini dell’inserimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, della presente decisione;

c)

per quanto riguarda gli indicatori di efficacia della corrispondenza:

i)

numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca esatta relativa agli Stati membri di condanna;

ii)

numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca inesatta relativa agli Stati membri di condanna;

iii)

numero di ricerche esatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi;

iv)

numero di ricerche inesatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi;

v)

numero di riscontri positivi a una ricerca esatta, sulla base di successive richieste ECRIS;

vi)

numero di riscontri positivi a una ricerca inesatta, sulla base di successive richieste ECRIS;

d)

altri indicatori

i)

quale autorità competente ha effettuato la ricerca;

ii)

scopo della ricerca a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, specificato per ciascuna autorità competente che l’ha effettuata.

3.   Se del caso, le statistiche di cui al paragrafo 2 sono prodotte separatamente per ciascuna autorità competente.

4.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche tecniche, per quanto riguarda gli indicatori della qualità del servizio:

a)

rapporto successo/insuccesso delle richieste;

b)

disponibilità del sistema;

c)

statistiche sui tempi di risposta per ogni caso d’uso supportato dal sistema.

5.   Le statistiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono prodotte quotidianamente.

6.   Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS, come previsto all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816, garantiscono che esso permetta di produrre le stesse statistiche dell’attuazione di riferimento ECRIS.

Articolo 8

Requisiti di prestazione di ECRIS-TCN

1.   I requisiti di prestazione del sistema centrale ECRIS-TCN per la creazione, la modifica, la cancellazione e la visualizzazione delle registrazioni di dati nonché per la ricerca di uno Stato membro di condanna sono stabiliti nella sezione III dell’allegato.

2.   eu-LISA monitora a livello centrale la prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali in ECRIS-TCN a partire dai dati inseriti dagli Stati membri in ECRIS-TCN, sulla base di un campione rappresentativo di casi.

3.   Il monitoraggio di cui al paragrafo 2 è svolto periodicamente, e almeno una volta al mese. eu-LISA trasmette agli Stati membri relazioni su tale monitoraggio.

4.   Il processo di misurazione della prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali è automatizzato quanto più possibile e non consente l’identificazione individuale. Tale processo è determinato dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.

5.   Nel processo di monitoraggio della prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali è applicato l’indicatore di esattezza «Tasso di insuccesso nell’inserimento», che riguarda la percentuale di registrazioni caratterizzate da una qualità insufficiente.

L’obiettivo di esattezza per tale indicatore è determinato dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.

Articolo 9

Requisiti di disponibilità e recuperabilità di ECRIS-TCN

1.   Il sistema centrale ECRIS-TCN ha un rapporto di disponibilità di almeno il 97,6 %, calcolato su un anno. La manutenzione programmata ha luogo al di fuori dell’orario di ufficio di eu-LISA e delle autorità centrali.

2.   L’operatività di ECRIS-TCN è mantenuta in caso di potenziali eventi perturbatori o situazioni avverse in conformità dei valori del tempo massimo di ripristino approvati da eu-LISA e dagli Stati membri a seguito di un processo di analisi dell’impatto operativo condotto su base annuale.

3.   eu-LISA garantisce che i dati inclusi in ECRIS-TCN possano essere ripristinati in caso di potenziali eventi perturbatori o situazioni avverse, in conformità dei valori del tempo massimo di ripristino approvati da eu-LISA e dagli Stati membri, come specificato in un processo di analisi dell’impatto operativo condotto su base annuale.

Articolo 10

Infrastruttura di comunicazione per ECRIS-TCN

1.   L’infrastruttura di comunicazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è la rete EuroDomain di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA), composta dal punto di accesso TESTA EuroDomain (TAP) e dalla dorsale europea TESTA. Qualsiasi ulteriore sviluppo della stessa o di una rete sicura alternativa garantisce che l’infrastruttura di comunicazione esistente continui a soddisfare i necessari requisiti di sicurezza stabiliti conformemente ai principi contenuti nella progettazione dell’architettura fisica di ECRIS-TCN di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816, nonché nello stesso regolamento ECRIS-TCN.

2.   Conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, all’articolo 3, paragrafo 15, e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento ECRIS-TCN, fintanto che l’infrastruttura di comunicazione per ECRIS-TCN è la rete EuroDomain TESTA, il punto di accesso centrale nazionale per ECRIS-TCN è inteso come il punto di accesso TESTA EuroDomain (TAP).

Articolo 11

Software di interfaccia

Le specifiche tecniche del software di interfaccia sono stabilite conformemente ai principi contenuti nella progettazione dell’architettura fisica di ECRIS-TCN di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816.

Articolo 12

Elaborazione delle specifiche tecniche

eu-LISA, in consultazione con il gruppo consultivo di ECRIS-TCN, è responsabile dell’elaborazione delle specifiche tecniche dettagliate di ECRIS-TCN di cui all’articolo 1, all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 5, lettera g), all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 11, conformemente ai requisiti stabiliti nella presente decisione.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

(2)  Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23), modificata dalla direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 143).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

(4)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(5)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(6)  Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 7).

(8)  Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).


ALLEGATO

I.   Inserimento dei dati nel modello di dati ECRIS-TCN per il messaggio «Inviare dati»

Nell’inserire o modificare i dati nell’ECRIS-TCN conformemente al regolamento (UE) 2019/816, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il modello di dati figurante nella tabella in appresso. Secondo le necessità possono essere inclusi anche elementi tecnici aggiuntivi.

Elemento di dati

Tipo di dati

Valore «Ignoto» possibile

[Stato membro di condanna]: Stato membro

Obbligatorio

N/A (1)

[Stato membro di condanna]: Autorità centrali degli Stati membri

Obbligatorio

N/A

[Persona di contatto]: Nome/nomi

Facoltativo

N/A

[Persona di contatto]: Cognome

Facoltativo

N/A

[Persona di contatto]: Secondo cognome

Facoltativo

N/A

[Persona di contatto]: Telefono

Facoltativo

N/A

[Persona di contatto]: fax

Facoltativo

N/A

[Persona di contatto]: E-mail:

Obbligatorio

N/A

Username del funzionario

Obbligatorio

N/A

Codice di riferimento dello Stato membro (*1)

Obbligatorio

No

Identificativo univoco (2)

Obbligatorio

No

Marca temporale dell’invio del registro di dati da ECRIS RI o dal software nazionale di implementazione al sistema centrale ECRIS-TCN

Obbligatorio

N/A

Cognome/cognomi (*1)

Obbligatorio

Nome/nomi (*1)

Obbligatorio

Nome e cognome completi (*1)

Facoltativo

No

Data di nascita (*1)

Obbligatorio

Luogo di nascita: [Luogo]: Paese (*1)

Obbligatorio

Luogo di nascita: [Luogo]: Città (*1)

Obbligatorio

Luogo di nascita: [Luogo]: Suddivisione amministrativa (*1)

Facoltativo

No

Luogo di nascita: [Luogo]: Codice della città (*1)

Facoltativo

No

Cittadinanza/cittadinanze (*1)

Obbligatorio

Genere (*1)

Obbligatorio

Cognome/cognomi precedenti (*1)

Obbligatorio se applicabile (3)

Nome/nomi precedenti (*1)

Obbligatorio se applicabile (4)

Cognome/cognomi della madre (*1)

Facoltativo

No

Nome/nomi della madre (*1)

Facoltativo

No

Cognome/cognomi del padre (*1)

Facoltativo

No

Nome/nomi del padre (*1)

Facoltativo

No

Numero di identità (*1)

Facoltativo

No

[Documento di identificazione]: Categoria di identificazione (*1)

Facoltativo

No

[Documento di identificazione]: Numero del documento di identificazione (*1)

Facoltativo

No

[Documento di identificazione]: Tipo di documento di identificazione (*1)

Facoltativo

No

[Documento di identificazione]: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di identificazione

Facoltativo

No

[Documento di identificazione]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio (*1)

Facoltativo

No

[Documento di viaggio] (5): Numero del documento di viaggio (*1)

Facoltativo

No

[Documento di viaggio]: Tipo di documento di viaggio (*1)

Facoltativo

No

[Documento di viaggio]: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di viaggio (*1)

Facoltativo

No

[Documento di viaggio]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio (*1)

Facoltativo

No

Pseudonimo

Facoltativo

No

[Alias]: Nome/nomi dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Cognome/cognomi dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Nome e cognome completi dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Genere dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Paese

Facoltativo

No

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Città

Facoltativo

No

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Suddivisione amministrativa

Facoltativo

No

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Codice della città

Facoltativo

No

[Alias]: Data di nascita

Facoltativo

No

[Alias]: Cittadinanza/cittadinanze dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Nome/nomi della madre dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Cognome/cognomi della madre dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Nome/nomi del padre dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Cognome/cognomi del padre dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Numero del documento di identificazione

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Tipo di documento di identificazione

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di identificazione

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Numero del documento di viaggio

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Tipo di documento di viaggio

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di viaggio

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

No

Immagini digitalizzate delle impronte digitali (file NIST)

Facoltativo

No

Numero di riferimento dell’immagine digitalizzata delle impronte digitali

Obbligatorio se si forniscono le immagini digitalizzate delle impronte digitali

No

Parametro indicante una registrazione di dati creata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/816 (parametro relativo ai dati storici)

Obbligatorio se si forniscono le immagini digitalizzate delle impronte digitali

No

Indicatore creato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2019/816

Facoltativo

No

II.   Accesso e interrogazione di ECRIS-TCN — Modello di dati per il messaggio «Cercare uno Stato membro di condanna»

Quando utilizzano ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti si avvalgono del modello di dati di cui alla tabella in appresso.

Elemento di dati

Tipo di dati

Autorità competente richiedente

Obbligatorio

Username del funzionario

Obbligatorio

Scopo del messaggio di ricerca

Obbligatorio

Codice di riferimento dello Stato membro

Facoltativo

Marca temporale dell’invio dei dati di ricerca da ECRIS RI o dal software nazionale di implementazione al sistema centrale

Obbligatorio

Ricerca esatta/Ricerca inesatta

Obbligatorio

Cognome/cognomi (*2)

Facoltativo

Nome/nomi (*2)

Facoltativo

Nome e cognome completi

Facoltativo

Data di nascita (*2)

Facoltativo

Luogo di nascita: [Luogo]: Paese (*2)

Facoltativo

Luogo di nascita: [Luogo]: Città

Facoltativo

Luogo di nascita: [Luogo]: Suddivisione amministrativa

Facoltativo

Luogo di nascita: [Luogo]: Codice della città

Facoltativo

Cittadinanza/cittadinanze (*2)

Facoltativo

Genere

Facoltativo

Cognome/cognomi precedenti (*2)

Facoltativo

Nome/nomi precedenti  (*2)

Facoltativo

Cognome/cognomi della madre

Facoltativo

Nome/nomi della madre

Facoltativo

Cognome/cognomi del padre

Facoltativo

Nome/nomi del padre

Facoltativo

Numero di identità (*2)

Facoltativo

[Documento di identificazione]: Categoria di identificazione

Facoltativo

[Documento di identificazione]: Numero del documento di identificazione

Facoltativo

[Documento di identificazione]: Tipo di documento di identificazione

Facoltativo

[Documento di identificazione]: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di identificazione

Facoltativo

[Documento di identificazione]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

[Documento di viaggio]: Numero del documento di viaggio

Facoltativo

[Documento di viaggio]: Tipo di documento di viaggio

Facoltativo

[Documento di viaggio]: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di viaggio

Facoltativo

[Documento di viaggio]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

Pseudonimo

Facoltativo

[Alias]: Nome/nomi dell’alias (*2)

Facoltativo

[Alias]: Cognome/cognomi dell’alias (*2)

Facoltativo

[Alias]: Nome e cognome completi dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Genere dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Paese

Facoltativo

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Città

Facoltativo

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Suddivisione amministrativa

Facoltativo

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Codice della città

Facoltativo

[Alias]: Data di nascita

Facoltativo

[Alias]: Cittadinanza/cittadinanze dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Nome/nomi della madre dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Cognome/cognomi della madre dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Nome/nomi del padre dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Cognome/cognomi del padre dell’alias

Facoltativo

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Numero del documento di identificazione

Facoltativo

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Tipo di documento di identificazione

Facoltativo

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di identificazione

Facoltativo

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Numero del documento di viaggio

Facoltativo

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Tipo di documento di viaggio

Facoltativo

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di viaggio

Facoltativo

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

Immagini dattiloscopiche digitali (file NIST)

Facoltativo

III.   Requisiti di prestazione di ECRIS-TCN

I requisiti di prestazione di ECRIS-TCN dovrebbero essere migliori o pari ai valori indicati nella tabella in appresso.

Caso d’uso

Tempo di risposta in caso di operazioni distinte per il 95 % delle richieste

Tempo di risposta massimo in caso di operazioni distinte

Creazione/Modifica di una registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo (senza impronte digitali)

30 sec

60 sec

Creazione/Modifica di una registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo (con impronte digitali)

Riscontro: 30 sec

Conclusione: 5 min

Riscontro: 60 sec

Conclusione: 10 min

Cancellazione di una registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo (con o senza impronte digitali)

30 sec

60 sec

Visualizzazione di una registrazione di dati creata dallo stesso Stato membro (con o senza impronte digitali)

15 sec

30 sec

Ricerca dello Stato membro di condanna (ricerca esatta; senza impronte digitali)

15 sec

30 sec

Ricerca dello Stato membro di condanna (con impronte digitali)

30 sec

60 sec

Ricerca dello Stato membro di condanna (ricerca inesatta; con o senza impronte digitali)

30 sec

60 sec

Verifica della qualità dei dati relativi alle impronte digitali

10 sec

20 sec


(1)  N/A significa «non applicabile».

(2)  Combinazione del codice di riferimento dello Stato membro e del codice ISO dello Stato membro di condanna.

(3)  Riguarda solo i casi in cui una persona ha nome o cognome/nomi o cognomi precedenti, ad esempio il cognome da nubile.

(4)  Idem.

(5)  Con documento di viaggio si intende il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto, quali elencati nella decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

(*1)  Elemento di dati alfanumerico di una registrazione di dati esistente che sarà confrontato con un rispettivo elemento di dati della registrazione di dati da creare conformemente all’articolo 3, paragrafo 4.

(*2)  Elemento di dati che può essere scelto conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, come uno degli almeno tre elementi di dati per interrogare il sistema ECRIS-TCN.


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