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Document 12016A018

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 2 - Altre cognizioni
c)Concessione di licenze d'uso con procedimento arbitrale o d'ufficio -
Articolo 18

GU C 203 del 7.6.2016, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_18/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/13


Articolo 18

Ai fini previsti dalla presente sezione, è istituito un Collegio arbitrale il cui regolamento è stabilito ed i cui membri vengono designati dal Consiglio, che delibera su proposta della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nel termine di un mese dalla loro notificazione, le decisioni del Collegio arbitrale possono formare oggetto di ricorso sospensivo delle parti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea può vertere unicamente sulla regolarità formale della decisione e sulla interpretazione data dal Collegio arbitrale alle disposizioni del presente trattato.

Le decisioni definitive del Collegio arbitrale hanno forza di cosa giudicata tra le parti interessate e sono esecutive alle condizioni fissate dall'articolo 164.


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