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Document 12016A018
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 2 - Dissemination of information#Section 2 - Other information#(c)Grant of licences by arbitration or under compulsory powers - #Article 18
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 2 - Altre cognizioni
c)Concessione di licenze d'uso con procedimento arbitrale o d'ufficio -
Articolo 18
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 2 - Altre cognizioni
c)Concessione di licenze d'uso con procedimento arbitrale o d'ufficio -
Articolo 18
GU C 203 del 7.6.2016, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_18/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/13 |
Articolo 18
Ai fini previsti dalla presente sezione, è istituito un Collegio arbitrale il cui regolamento è stabilito ed i cui membri vengono designati dal Consiglio, che delibera su proposta della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Nel termine di un mese dalla loro notificazione, le decisioni del Collegio arbitrale possono formare oggetto di ricorso sospensivo delle parti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea può vertere unicamente sulla regolarità formale della decisione e sulla interpretazione data dal Collegio arbitrale alle disposizioni del presente trattato.
Le decisioni definitive del Collegio arbitrale hanno forza di cosa giudicata tra le parti interessate e sono esecutive alle condizioni fissate dall'articolo 164.