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Document 12016A033
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 3 - Health and safety#Article 33
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 3 - Protezione sanitaria
Articolo 33
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 3 - Protezione sanitaria
Articolo 33
GU C 203 del 7.6.2016, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_33/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/19 |
Articolo 33
Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale.
La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.
A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.
Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi.