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Document 12016A033

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 3 - Protezione sanitaria
Articolo 33

GU C 203 del 7.6.2016, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_33/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/19


Articolo 33

Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale.

La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.

Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi.


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