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Document 12016A089

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 8 - Regime della proprietà
Articolo 89

GU C 203 del 7.6.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_89/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/35


Articolo 89

1.   Nel conto finanziario delle materie fissili speciali

a)

è portato a credito della Comunità e a debito dello Stato membro, della persona o dell'impresa beneficiari, il controvalore delle materie fissili speciali lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa;

b)

è portato a debito della Comunità e a credito dello Stato membro, della persona o dell'impresa fornitrice, il controvalore delle materie fissili speciali prodotte o importate da tale Stato, persona o impresa, e che diventano proprietà della Comunità. Si effettua una scritturazione analoga quando uno Stato membro, una persona o una impresa restituisce materialmente alla Comunità delle materie fissili speciali in precedenza lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa.

2.   Le oscillazioni di valore dei quantitativi di materie fissili speciali sono tradotte in termini contabili in modo che non possano determinare per la Comunità né perdite né benefici. I rischi sono a carico o a vantaggio dei detentori.

3.   I saldi risultanti dalle operazioni suddette sono immediatamente esigibili a richiesta del creditore.

4.   Ai fini dell'applicazione del presente capo, l'Agenzia è considerata alla stregua di un'impresa in ordine alle operazioni fatte per suo proprio conto.


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