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Document 52024XC03014

Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sull'attenuazione dei rischi sistemici per i processi elettorali a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065

C/2024/2537

GU C, C/2024/3014, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3014/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3014/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/3014

26.4.2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti della Commissione per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sull'attenuazione dei rischi sistemici per i processi elettorali a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2024/3014)

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Finalità e base giuridica

1.

Le piattaforme e i motori di ricerca online sono diventati importanti sedi di dibattito pubblico e di definizione dell'opinione pubblica e del comportamento degli elettori. Il regolamento (UE) 2022/2065 ("regolamento sui servizi digitali") impone ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (1) l'obbligo di effettuare valutazioni dei rischi concreti e di adottare misure di attenuazione dei rischi ragionevoli, proporzionate ed efficaci, anche in relazione a "eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali" (2).

2.

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione può emanare orientamenti sulle misure di attenuazione dei rischi che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono tenuti ad adottare in relazione a rischi concreti. Tali orientamenti possono, in particolare, presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").

3.

Sono numerosi i fenomeni riguardanti le piattaforme e i motori di ricerca online che danno luogo a rischi particolarmente gravi per l'integrità delle elezioni. Pensiamo tra l'altro alla proliferazione di forme illegali di incitamento all'odio online, alle minacce legate alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri, nonché al più ampio fenomeno della disinformazione, alla diffusione di contenuti di estremismo (violento) e simili a fini di radicalizzazione, nonché alla diffusione di contenuti generati attraverso nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale ("IA") generativa (3). In vista delle numerose elezioni in programma nell'UE nei prossimi mesi, tra cui le imminenti elezioni del 2024 per il Parlamento europeo, il presente documento contiene orientamenti destinati ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, per consentire loro, se del caso, di adempiere i propri obblighi in materia di attenuazione dei rischi concreti connessi ai processi elettorali. In generale i presenti orientamenti rimarranno pertinenti anche dopo lo svolgimento di tali elezioni.

4.

Le misure adottate dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in conformità del regolamento (UE) 2022/2065, comprese tutte le misure volte ad attenuare gli effetti negativi sui processi elettorali menzionate nei presenti orientamenti, meritano un'attenzione particolare nel quadro della tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, tra cui la dignità umana, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e d'informazione, compresi la libertà dei media e il loro pluralismo, la libertà di associazione e la libertà d'impresa. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero rivolgere particolare attenzione al possibile impatto delle misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate, compresi i gruppi vulnerabili, considerando l'accessibilità e l'inclusività delle misure.

5.

I presenti orientamenti tengono già conto degli obblighi che saranno imposti ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del regolamento (UE) 2024/900 relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica ("regolamento sulla pubblicità politica") (4), nonché dell'imminente regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale ("legge sull'IA") (5), entrambi in fase di adozione da parte del legislatore dell'Unione europea, nonché degli impegni volontari di aderire agli obblighi stabiliti nella legge sull'IA prima della sua entrata in applicazione assunti, nell'ambito del patto sull'intelligenza artificiale, dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (6). I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono tenuti a rispettare tali norme giuridicamente vincolanti allorché entrano in applicazione, nella misura a essi applicabile.

6.

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/2065. I presenti orientamenti sono volti ad aiutare i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a rispettare l'obbligo di cui all'articolo 35 di tale regolamento in relazione ai rischi connessi ai processi elettorali. Oltre all'obbligo di adottare misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci per i rischi connessi ai processi elettorali a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono rispettare tutti gli altri obblighi giuridici di cui al regolamento (UE) 2022/2065 che possono essere pertinenti per le elezioni. Tra questi figurano tra l'altro gli articoli 14 e 17 concernenti rispettivamente i termini e le condizioni e la motivazione, gli articoli 27 e 38 concernenti i sistemi di raccomandazione, gli articoli 36 e 48 concernenti rispettivamente i meccanismi di risposta alle crisi e i protocolli di crisi, gli articoli 15, 24, 37 e 42 sulla trasparenza e le revisioni indipendenti, gli articoli 26 e 39 sulla trasparenza della pubblicità online e l'articolo 40 sull'accesso ai dati e il controllo.

7.

I rischi sistemici per i processi elettorali possono manifestarsi anche attraverso l'amplificazione e la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti che ai sensi del diritto europeo o degli Stati membri sono illegali: ad esempio minacce, contenuti terroristici e di estremismo violento, forme illegali di incitamento all'odio o molestie online nei confronti di candidati politici o titolari di cariche politiche, giornalisti, operatori elettorali o altri soggetti coinvolti nel processo elettorale. Sono pertanto di particolare rilievo gli articoli 9, 10, 16 e 22 del regolamento (UE) 2022/2065 relativi ai contenuti illegali, che riguardano gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni, nonché il meccanismo di segnalazione e azione e la disposizione sui segnalatori attendibili.

1.2.   Contributi agli orientamenti e iniziative strategiche correlate

8.

I presenti orientamenti si basano su una serie di dialoghi sulla preparazione all'integrità elettorale condotti dalla Commissione con diversi fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dopo l'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 per i primi 19 servizi designati alla fine di agosto 2023 (7), in cooperazione con le autorità nazionali competenti. Per la preparazione della versione definitiva dei presenti orientamenti, la Commissione ha organizzato una consultazione esplorativa (8), che è stata pubblicata l'8 febbraio 2024 e si è conclusa il 7 marzo 2024, nonché consultazioni mirate sotto forma di tavole rotonde, anche con le organizzazioni della società civile e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, su una prima versione degli orientamenti. Per ultimare gli orientamenti la Commissione ha inoltre collaborato con i coordinatori dei servizi digitali attraverso riunioni del comitato europeo per i servizi digitali.

9.

Nella misura in cui sono pertinenti per la conformità delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi al regolamento (UE) 2022/2065, gli orientamenti rispecchiano inoltre il ventaglio di impegni e misure adottati per contrastare la diffusione della disinformazione online e contenuti nel codice di buone pratiche sulla disinformazione (9); tale codice costituisce, a livello mondiale, il primo quadro promosso dal settore in campo digitale, oltre che una fonte di migliori pratiche settoriali per combattere la disinformazione. Gli orientamenti tengono inoltre conto del lavoro svolto dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri in materia di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri, in particolare del quadro globale delineato dal pacchetto di strumenti dell'UE sulla manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e della recente relazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulle minacce legate alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri (10), incentrata sulle risposte alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri in contesti elettorali.

10.

I presenti orientamenti integrano le politiche della Commissione in materia di democrazia ed elezioni libere, eque e resilienti, tra cui il piano d'azione per la democrazia europea del 2020 (11), il pacchetto su elezioni e integrità presentato dalla Commissione nel 2021 (12) e il recente pacchetto per la difesa della democrazia del 2023 (13), nonché il lavoro svolto dalla rete europea di cooperazione sulle elezioni (14) per promuovere la cooperazione tra le reti elettorali nazionali delle autorità competenti. Il pacchetto per la difesa della democrazia comprende tra l'altro ampie raccomandazioni agli Stati membri e ai partiti politici, alle fondazioni politiche e agli organizzatori di campagne elettorali europei e nazionali in merito a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo (15). Come indicato in tali raccomandazioni, la Commissione riferirà sullo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo. Occorre inoltre prendere in considerazione la comunicazione della Commissione sulla difesa della democrazia, che offre una valutazione dei rischi per i processi elettorali e il dibattito civico, tra l'altro dal punto di vista dell'attuazione del piano d'azione per la democrazia europea (16).

1.3.   Contenuti

11.

La struttura dei presenti orientamenti è la seguente:

a)

la sezione 1 definisce la finalità e la base giuridica, i contributi e le altre iniziative strategiche correlate, nonché la struttura dei presenti orientamenti;

b)

la sezione 2 definisce l'ambito di applicazione dei presenti orientamenti;

c)

la sezione 3 illustra i principali orientamenti sostanziali sulle misure di attenuazione volte ad affrontare i rischi sistemici connessi ai processi elettorali. Sottosezioni specifiche riguardano il rafforzamento dei processi interni; le misure di attenuazione dei rischi per i processi elettorali; le misure di attenuazione legate all'IA generativa; la cooperazione con l'UE e le autorità nazionali, gli esperti indipendenti e le organizzazioni della società civile; il processo di attuazione di misure di attenuazione dei rischi durante e dopo un evento elettorale; e orientamenti specifici per le elezioni del Parlamento europeo;

d)

la sezione 4 indica le prossime tappe e le conclusioni.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE DEI PRESENTI ORIENTAMENTI

12.

Gli orientamenti si rivolgono ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi i cui servizi comportano rischi di effetti negativi, attuali o prevedibili, per i processi elettorali, derivanti dalla progettazione, dal funzionamento e dall'uso di tali servizi ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065. A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono adottare misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati.

13.

L'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 contiene un elenco non esaustivo delle misure di attenuazione che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono adottare per affrontare i rischi sistemici che individuano nel processo di valutazione del rischio, e che derivano dal loro servizio e dai relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi. I presenti orientamenti sviluppano ulteriormente tale elenco, definiscono le migliori pratiche e raccomandano misure di attenuazione dei rischi destinate specificamente ai rischi connessi ai processi elettorali.

14.

Le misure illustrate nei presenti orientamenti non costituiscono un elenco esaustivo di raccomandazioni rivolte ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per tutti i casi. Le opportune misure di attenuazione dipendono dal servizio specifico e dai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065.

15.

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero applicare i presenti orientamenti ai processi elettorali negli Stati membri, tra l'altro per le elezioni nazionali e le elezioni del Parlamento europeo, prevedendo misure per i periodi pre-elettorali, elettorali e post-elettorali (17). Le misure di attenuazione dovrebbero essere applicate anche alle elezioni regionali e locali o ai referendum, qualora dalle valutazioni dei rischi emergano effetti negativi reali o prevedibili su tali processi elettorali.

16.

L'ambito di applicazione dei presenti orientamenti è l'applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065. A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, il comitato, in cooperazione con la Commissione, deve pubblicare relazioni annuali esaustive che comprendono l'individuazione e la valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione.

17.

In linea con il considerando 103 del regolamento (UE) 2022/2065, i presenti orientamenti possono servire da fonte di ispirazione anche per i fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online che non sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e i cui servizi comportano rischi analoghi. Possono inoltre fungere da riferimento per la ricerca continua sull'efficacia delle misure di attenuazione dei rischi in risposta ai rischi connessi ai processi elettorali e per l'analisi di tale efficacia. Qualora le misure di attenuazione e le migliori pratiche raccomandate nei presenti orientamenti si applichino ai processi elettorali in generale, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono prendere in considerazione, se del caso, la possibilità di mantenere le misure e le pratiche in vigore per proteggere il dibattito pubblico al di fuori dei processi elettorali, considerando l'impatto che ciò può esercitare sui diritti fondamentali.

3.   MISURE SPECIFICHE DI ATTENUAZIONE DEI RISCHI PER LE ELEZIONI

3.1.   Rafforzamento dei processi interni

18.

Per adattare le misure di attenuazione ai rischi individuati per i processi elettorali, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di rafforzare i processi interni in linea con l'articolo 35, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2022/2065. Le misure di attenuazione dovrebbero fondarsi tra l'altro su informazioni concernenti elementi quali la presenza e l'attività nel servizio di attori politici, le discussioni pertinenti sulla piattaforma e il suo utilizzo nel contesto delle elezioni, il numero di utenti in uno Stato membro allorché in quello Stato si tenga una determinata elezione, nonché indicazioni di casi precedenti riguardanti tattiche, tecniche e procedure usate per manipolare le informazioni.

19.

I processi interni dovrebbero individuare e mettere a disposizione informazioni, analisi e dati pertinenti per consentire la progettazione e la calibrazione delle misure volte ad attenuare eventuali rischi reali o prevedibili che potrebbero derivare da informazioni sulle elezioni che sono cercate e condivise o a cui si accede tramite il servizio fornito dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Ciò potrebbe includere tra l'altro informazioni su partiti politici o candidati, programmi di partito, manifesti o altro materiale politico, o ancora informazioni correlate, per l'organizzazione di eventi quali manifestazioni o raduni, campagne, raccolte fondi o altre attività politiche correlate. I processi interni per la raccolta e la condivisione di analisi e dati che fungono da base per la progettazione e la calibrazione delle misure di attenuazione dei rischi adottate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono garantire la conformità alla pertinente legislazione sulla protezione dei dati (18).

20.

Si dovrebbero rafforzare i processi interni per adeguare la progettazione e la calibrazione delle misure di attenuazione allo specifico contesto regionale, locale e linguistico in cui le misure saranno utilizzate. Pertanto si incoraggiano i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a garantire tra l'altro che le informazioni e le analisi raccolte sui rischi specifici per il contesto locale e le informazioni specifiche per Stato membro a livello nazionale, regionale e/o locale siano ininterrottamente disponibili ai soggetti responsabili della progettazione e della calibrazione delle misure di attenuazione dei rischi.

21.

Si raccomanda inoltre ai fornitori di disporre di adeguate risorse per la moderazione dei contenuti, dotate di capacità linguistiche locali e conoscenza dei contesti e delle specificità nazionali e/o regionali. La Commissione raccomanda inoltre ai fornitori di disporre di processi interni adeguati per tenere conto delle analisi indipendenti dello stato della libertà e del pluralismo dei media, come il Media Pluralism Monitor (19), come pure della conoscenza delle iniziative e degli indicatori di alfabetizzazione mediatica e delle informazioni sull'esistenza di uno spazio che consenta alle organizzazioni della società civile di partecipare all'elaborazione delle politiche e al dibattito civico. Occorre inoltre considerare la capacità di tutte le pertinenti misure di attenuazione di funzionare efficacemente nel contesto linguistico ed elettorale locale.

22.

Per rafforzare i processi e le risorse interni in un particolare contesto elettorale, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero valutare la possibilità di istituire, prima di ogni singolo periodo elettorale, una squadra interna dedicata chiaramente identificabile (cfr. anche la sezione 3.5. "Durante il periodo elettorale"). L'assegnazione delle risorse per tale squadra dovrebbe essere proporzionata ai rischi individuati per le elezioni in questione, anche per quanto riguarda l'inserimento nel suo organico di persone con competenze specifiche dello Stato membro interessato, come la conoscenza della lingua e del contesto locale. La squadra dovrebbe fruire di tutte le competenze pertinenti, anche in settori quali la moderazione dei contenuti, la verifica dei fatti, la capacità di sventare le minacce, le minacce ibride, la cibersicurezza, la disinformazione nonché la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, i diritti fondamentali e la partecipazione pubblica; dovrebbe inoltre cooperare con i pertinenti esperti esterni, ad esempio con i poli dell'Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO) e le organizzazioni indipendenti di verifica dei fatti (20).

23.

La Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di precisare nelle loro condizioni generali il periodo durante il quale saranno messe in atto misure e risorse specifiche per l'attenuazione dei rischi connessi al processo elettorale. Determinate misure di attenuazione dei rischi, quali ulteriori processi interni o squadre dedicate, possono risultare necessarie solo in un periodo elettorale specifico, a seconda del rischio presentato da un determinato fornitore e delle specifiche caratteristiche delle elezioni in questione.

24.

In alcuni Stati membri inoltre la legislazione nazionale prevede un periodo di tempo prestabilito per le campagne elettorali, mentre in altri non è così. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero tener conto di tale circostanza. Conformemente alle indicazioni sulla progressione delle minacce prevista per i periodi elettorali, formulate nel documento "2nd EEAS Report on Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI)" (21), la Commissione, sulla base della valutazione dei rischi per le specifiche elezioni in questione e in considerazione delle procedure elettorali applicabili, raccomanda di introdurre e rendere operative misure di attenuazione dei rischi con un anticipo tra uno e sei mesi rispetto al periodo elettorale, e di protrarre tali misure per almeno un mese dopo le elezioni.

25.

A seconda del contesto specifico le misure di attenuazione si intensificano di norma nel periodo precedente la data delle elezioni, tenendo conto delle norme nazionali in materia di elezioni, dell'aggravarsi del rischio di minacce e della necessità di fornire informazioni precise sulle procedure di voto.

3.2.   Misure di attenuazione dei rischi per i processi elettorali

26.

Le misure di attenuazione dei rischi sistemici per i processi elettorali dovrebbero basarsi, in particolare, sulle norme del settore stabilite attraverso il codice di buone pratiche sulla disinformazione e altri pertinenti codici settoriali dell'UE, come il codice di condotta per lottare contro le forme di incitamento all'odio online, e sulle migliori pratiche esistenti, come quelle condivise dal Forum dell'UE su Internet, quelle documentate nel "Content-Agnostic Election Integrity Framework for Online Platforms" (22) e nell'"Election Integrity Programme" dell'Integrity Institute (23) nonché sulle raccomandazioni della società civile, come quelle formulate dalla Civil Liberties Union for Europe e dalla European Partnership for Democracy (24).

3.2.1.   Misure di attenuazione specifiche

27.

In particolare, tra le misure di attenuazione volte ad affrontare i rischi sistemici per i processi elettorali dovrebbero rientrare misure concernenti i settori seguenti.

a)

Accesso alle informazioni ufficiali sul processo elettorale. Per migliorare l'affluenza alle urne e prevenire la diffusione di misinformazione, disinformazione e manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri sul processo elettorale, le migliori pratiche per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi consistono nell'agevolare l'accesso alle informazioni ufficiali relative al processo elettorale, comprese le informazioni su come e dove votare, sulla base delle informazioni ufficiali fornite dalle autorità elettorali degli Stati membri interessati. Per comunicare tali informazioni si possono utilizzare, ad esempio, pannelli informativi, banner, finestre pop-up, search intervention, link a siti web delle autorità elettorali, schede informative specifiche sulle elezioni o una parte dedicata della piattaforma. Nella progettazione e nell'attuazione di tali misure di attenuazione, la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di prendere in considerazione principi quali l'inclusività e l'accessibilità.

b)

Iniziative di alfabetizzazione mediatica. Le migliori pratiche per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi riguardano la realizzazione di iniziative e campagne di alfabetizzazione mediatica incentrate sulle elezioni, nonché la collaborazione, gli investimenti e l'impegno in tale ambito, al fine di promuovere il pensiero critico e migliorare le competenze degli utenti nel riconoscimento delle tecniche di disinformazione e manipolazione, anche per quanto concerne l'IA generativa. A tale scopo si possono avviare le iniziative seguenti:

i.

collaborazione con le organizzazioni locali di alfabetizzazione mediatica e con le associazioni, i gruppi e le reti pertinenti, sostenendo finanziariamente, condividendo e integrando sulla piattaforma iniziative e campagne relative alle elezioni, anche con lo sviluppo di iniziative congiunte. Le organizzazioni locali di alfabetizzazione mediatica rappresentano una risorsa preziosa in termini di conoscenza dei contesti locali e dei gruppi destinatari. La Commissione raccomanda di utilizzare la rete dell'EDMO e i suoi poli, nonché il gruppo di esperti della Commissione sull'alfabetizzazione mediatica, per individuare le organizzazioni pertinenti a livello di Stato membro;

ii.

elaborazione e applicazione di misure di immunizzazione che sviluppino una resilienza preventiva contro narrazioni di disinformazione e tecniche di manipolazione possibili e previste, informando e preparando gli utenti. Tali misure dovrebbero tenere conto dello specifico contesto locale in cui sono attuate; sarebbe opportuno integrarle con altre misure che forniscano informazioni affidabili agli utenti. Le misure di immunizzazione possono assumere forme diverse, tra cui ad esempio interventi ludici, come la partecipazione a giochi online sulla generazione di disinformazione, che incoraggia una riflessione critica sulle tattiche utilizzate per esercitare influenza (25), l'uso di video o altri tipi di contenuti (26); ove possibile tali misure si dovrebbero attuare all'interno dell'app per favorirne l'accessibilità;

iii.

nel progettare le campagne di alfabetizzazione mediatica, si raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di tener conto di narrazioni e tattiche, tecniche e procedure specifiche suscettibili di aggravare i rischi sistemici che possono verificarsi prima, durante e dopo un'elezione, in linea con l'approccio volto ad adattare le misure di attenuazione al contesto nazionale e ai gruppi destinatari pertinenti.

c)

Misure tese a fornire agli utenti informazioni più contestuali sui contenuti e sugli account con cui interagiscono. Ad esempio:

i.

etichette di verifica dei fatti sui contenuti identificati di disinformazione e manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri, fornite da verificatori di fatti e squadre di verifica dei fatti indipendenti che appartengano a organizzazioni mediatiche indipendenti. La verifica dei fatti dovrebbe estendersi a tutta l'UE e a tutte le lingue dell'Unione, anche rafforzando la cooperazione con i verificatori di fatti locali durante i periodi elettorali, integrando e presentando contenuti di verifica dei fatti relativi alle elezioni e utilizzando meccanismi per contribuire ad accrescerne l'impatto sul pubblico. Le etichette di verifica dei fatti dovrebbero essere accessibili e scritte in un linguaggio facilmente comprensibile;

ii.

esortazioni e suggerimenti che spingano gli utenti a leggere i contenuti e a valutarne l'accuratezza e la fonte prima di condividerli;

iii.

indicazioni chiare, visibili e non ingannevoli di account ufficiali, nonché di account che forniscano informazioni autorevoli sul processo elettorale, come gli account delle autorità elettorali, compresa la base su cui si fonda tale verifica. I criteri utilizzati per concedere un'etichetta "ufficiale" a un account dovrebbero essere accessibili e illustrati in un linguaggio facilmente comprensibile, per evitare che tali indicazioni conferiscano credibilità ad account che si presentano come account ufficiali, ad esempio delle autorità elettorali;

iv.

etichettatura chiara, visibile e non ingannevole degli account controllati da Stati membri, paesi terzi ed entità controllate o finanziate da entità a loro volta controllate da paesi terzi;

v.

strumenti e informazioni tesi ad aiutare gli utenti a valutare l'affidabilità delle fonti di informazione, come i marchi di fiducia per l'integrità della fonte basati su metodologie trasparenti e sviluppati da terzi indipendenti;

vi.

altri strumenti utilizzabili per valutare la provenienza, la cronologia delle modifiche, l'autenticità o l'accuratezza del contenuto digitale, che aiutano gli utenti a verificare l'autenticità o a identificare la provenienza o l'origine dei contenuti relativi alle elezioni;

vii.

misure interne efficaci per contrastare l'uso improprio delle procedure e degli strumenti di cui sopra, e in particolare l'abuso del processo di verifica per gli account e i contenuti etichettati.

d)

I sistemi di raccomandazione possono svolgere un ruolo significativo nell'influenzare il panorama dell'informazione e l'opinione pubblica, come si sottolinea ai considerando 70, 84, 88 e 94, nonché all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065. Per attenuare i rischi che tali sistemi possono presentare per i processi elettorali, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione le seguenti possibilità:

i.

garantire che i sistemi di raccomandazione siano progettati e adattati in modo da offrire agli utenti scelte e controlli significativi sui propri feed, tenendo debitamente conto della diversità e del pluralismo dei media;

ii.

stabilire misure volte a ridurre il peso della disinformazione nel contesto delle elezioni sulla base di metodi chiari e trasparenti, ad esempio per quanto riguarda i contenuti ingannevoli la cui falsità sia stata verificata, o che provengono da account che hanno ripetutamente dimostrato di diffondere disinformazione;

iii.

stabilire misure volte a limitare l'amplificazione dei contenuti ingannevoli, falsi o fuorvianti generati dall'IA nel contesto delle elezioni attraverso i propri sistemi di raccomandazione;

iv.

valutare periodicamente le prestazioni e l'impatto dei sistemi di raccomandazione e affrontare eventuali rischi o questioni emergenti relativi ai processi elettorali, anche aggiornando e perfezionando le politiche, le pratiche e gli algoritmi;

v.

stabilire misure volte a garantire la trasparenza in merito alla progettazione e al funzionamento dei sistemi di raccomandazione, in particolare in relazione ai dati e alle informazioni utilizzati nella progettazione dei sistemi che promuovono il pluralismo dei media e la diversità dei contenuti, al fine di agevolare il controllo e la ricerca da parte di terzi;

vi.

dialogare con le parti esterne per condurre un test contraddittorio (adversarial testing) ed esercitazioni di red teaming su tali sistemi al fine di individuare potenziali rischi: ad esempio i rischi derivanti da bias, vulnerabilità alla manipolazione o amplificazione di misinformazione, disinformazione e manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri o altri contenuti dannosi.

e)

Pubblicità politica. Si consiglia ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di prepararsi all'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/900 relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica ("regolamento sulla pubblicità politica") e di considerare con particolare attenzione la disposizione sulla non discriminazione (articolo 5, paragrafo 1), che entrerà in applicazione 20 giorni dopo la pubblicazione del regolamento il 20 marzo 2024 (27). Tutti i fornitori di piattaforme online hanno la responsabilità di garantire il rispetto di tale disposizione. Il regolamento definisce la pubblicità politica come la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, consegna o diffusione di un messaggio di, a favore o per conto di un attore politico, salvo se di natura meramente privata o meramente commerciale; oppure che possa e sia inteso a influenzare l'esito di un'elezione o referendum, un comportamento di voto o un processo legislativo o regolamentare, a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale. Si incoraggiano i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a tenere conto delle definizioni fornite dal regolamento in sede di applicazione dei presenti orientamenti. Se un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi offre la possibilità di collocare messaggi di pubblicità politica sul suo servizio, la Commissione raccomanda che, nell'adempiere gli obblighi di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2065 e in linea con il prossimo regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica, i messaggi siano etichettati in modo chiaro, ben visibile e privo di ambiguità e in tempo reale per consentire agli utenti di comprendere che il contenuto visualizzato contiene pubblicità politica. Inoltre le etichette applicate non dovrebbero scomparire quando sono condivise dagli utenti sulla stessa piattaforma. La Commissione raccomanda inoltre ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di allineare le proprie politiche al regolamento sulla pubblicità politica prima della sua entrata in applicazione, a integrazione degli obblighi giuridici derivanti dagli articoli 26 e 39 del regolamento (UE) 2022/2065, in particolare nei seguenti ambiti:

i.

la comunicazione agli utenti di informazioni sui messaggi di pubblicità politica pubblicati, come l'identità dello sponsor e, se del caso, l'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor; il periodo durante il quale è prevista la pubblicazione, la consegna o la diffusione del messaggio di pubblicità politica; gli importi aggregati e il valore aggregato di altre prestazioni percepiti dai prestatori di servizi di pubblicità politica; nonché informazioni rilevanti sui principali parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità;

ii.

la tenuta di un registro dei messaggi di pubblicità politica, accessibile al pubblico, consultabile e aggiornato per quanto possibile in tempo reale. Il registro deve comprendere come minimo il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati suddivisi per ciascuno Stato membro relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata, come stabilito all'articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065; può anche comprendere, ad esempio, gli importi aggregati e il valore aggregato di altre prestazioni percepiti dai prestatori di servizi, il numero di impressioni e le aree geografiche in cui il messaggio pubblicitario è stato presentato;

iii.

qualora la pubblicità politica non sia consentita sui loro servizi, la predisposizione di sistemi di verifica efficienti e l'adozione delle misure necessarie per garantire che la decisione sia adeguatamente applicata;

iv.

l'introduzione di politiche e sistemi adeguati per prevenire l'uso improprio dei sistemi pubblicitari volto a diffondere informazioni fuorvianti, disinformazione e manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri in relazione ai processi elettorali, compresi i contenuti ingannevoli dell'IA generativa.

f)

Gli influencer possono incidere notevolmente sulle scelte elettorali dei destinatari del servizio, in quanto partecipano in misura sempre maggiore alla promozione del dibattito politico online. A tale riguardo, e al fine di aumentare la trasparenza, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero:

i.

offrire una funzionalità per consentire agli influencer di dichiarare se i contenuti che forniscono siano o contengano pubblicità politica, compresa l'identità dello sponsor, e se del caso l'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor; il periodo durante il quale è prevista la pubblicazione, la consegna o la diffusione del messaggio di pubblicità politica; gli importi aggregati e il valore aggregato di altre prestazioni percepiti dai prestatori di servizi di pubblicità politica; il periodo di visualizzazione, nonché informazioni rilevanti sui principali parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità;

ii.

provvedere affinché gli altri destinatari del servizio possano comprendere in modo chiaro, evidente e privo di ambiguità e in tempo reale, anche mediante un'etichettatura ben visibile, che i contenuti forniti sono o contengono pubblicità politica, come descritto nella dichiarazione dell'influencer.

g)

Demonetizzazione dei contenuti di disinformazione. La Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di dotarsi di politiche e sistemi mirati per evitare che la collocazione della pubblicità fornisca incentivi finanziari alla diffusione della disinformazione, della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori stranieri in relazione ai processi elettorali, nonché dei contenuti di incitamento all'odio, di estremismo (violento) o radicalizzanti che possono influenzare le scelte elettorali dei singoli.

h)

Integrità dei servizi. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero mettere in atto procedure adeguate per identificare in maniera tempestiva ed efficace la manipolazione del servizio e sventarla, qualora abbiano individuato in tale manipolazione un grave rischio sistemico alla luce delle migliori prove disponibili. Possono inserire, ad esempio, nelle proprie condizioni generali specifiche norme contro la creazione di account non autentici o botnet (che possono comprendere account automatizzati, parzialmente automatizzati o non automatizzati) o l'uso ingannevole di un servizio.

i.

La Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di elaborare e applicare norme proprie che impediscano l'impersonificazione di un candidato a fini ingannevoli, la diffusione di media manipolati ingannevoli, il ricorso a impegni falsi, messaggi a pagamento non trasparenti o pratiche di promozione non trasparente da parte degli influencer, nonché il coordinamento della creazione di contenuti non autentici o i comportamenti non autentici.

ii.

La Commissione raccomanda alle squadre competenti di diversi fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cooperare per individuare le minacce comuni e contrastare le campagne di disinformazione che si svolgono su varie piattaforme, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri nonché le attività di incitamento all'odio, di estremismo (violento) o radicalizzanti che possono influenzare le scelte elettorali dei singoli e la migrazione di soggetti malintenzionati (cfr. la sezione 3.4 "Cooperazione con le autorità nazionali, gli esperti indipendenti e le organizzazioni della società civile").

28.

Data la natura in evoluzione della comprensione dei rischi sistemici per i processi elettorali, le misure di attenuazione dovrebbero andare di pari passo con analisi, test e riesami rigorosi e critici dei loro impatti previsti o potenzialmente imprevisti. Di conseguenza le misure di attenuazione efficaci dovrebbero basarsi sulle migliori informazioni e le più attendibili conoscenze scientifiche disponibili. La Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di progettare, valutare e ottimizzare in modo proattivo metriche di prestazione concettualmente valide per l'efficacia delle misure di attenuazione, ad esempio attraverso test A/B delle scelte di caratteristiche e di progettazione. Tali metriche di prestazione dovrebbero essere analizzate nell'ambito del quadro di gestione dei rischi dei fornitori e adattate per misurare il successo delle pertinenti misure di attenuazione durante un'elezione specifica. Tali metriche dovrebbero essere SMART (specifiche, misurabili, attuabili, realistiche e temporalmente definite) e dovrebbero avere natura sia qualitativa che quantitativa.

3.2.2   Controllo, ricerca e accesso ai dati da parte di terzi

29.

Il controllo e la ricerca sulle misure di attenuazione da parte di terzi sono importanti per aiutare i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a garantire che le misure adottate siano efficaci e rispettino i diritti fondamentali e i principi democratici. Un accesso ai dati stabile e affidabile per il controllo da parte di terzi è della massima importanza durante i periodi elettorali per assicurare la trasparenza, far progredire le conoscenze e contribuire all'ulteriore sviluppo di misure di attenuazione dei rischi in occasione delle elezioni. Oltre al rispetto degli obblighi giuridici sanciti dall'articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di fornire ai pertinenti portatori di interessi terzi libero accesso ai dati per studiare i rischi connessi ai processi elettorali, compresi se necessario quelli non disponibili sull'interfaccia delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. In generale si raccomandano attività di cooperazione ad hoc per progettare e, se necessario, adeguare rapidamente le misure di attenuazione dei rischi in relazione ai processi elettorali. Sulla base delle migliori pratiche documentate, si potrebbero prendere in considerazione diverse misure per intraprendere tali attività insieme a terzi.

30.

Oltre agli strumenti e alle altre politiche di accesso in vigore per conformarsi all'articolo 40, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2065, tali misure possono comprendere strumenti o caratteristiche aggiuntivi e su misura, compresi quelli necessari per studiare e controllare i modelli di IA, dashboard visivi, l'aggiunta di ulteriori punti di dati agli strumenti esistenti o la fornitura di serie di dati specifiche. L'accesso a tali strumenti o caratteristiche si potrebbe estendere a una gamma più ampia di terzi, oltre ai ricercatori ammissibili a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2065.

31.

Nel settore della pubblicità politica la Commissione raccomanda ai pertinenti fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di far sì che gli strumenti e le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) che consentono la ricerca sui loro registri di pubblicità politica (28) siano adatti allo scopo e consentano ricerche significative in materia di disinformazione, campagne di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri e contenuti di incitamento all'odio, di estremismo (violento) o radicalizzanti diffusi per influenzare le scelte elettorali dei singoli durante le elezioni, comprese le elezioni del Parlamento europeo, conformemente alle prescrizioni del diritto dell'Unione, anche in materia di protezione dei dati personali. Dovrebbero rientrare in questo quadro anche una serie di funzionalità e criteri di ricerca minimi che consentano agli utenti e ai ricercatori di effettuare in tempo reale, per quanto possibile, ricerche personalizzate di dati durante il periodo elettorale (ad esempio ricerche per inserzionista o candidato, elezione, area geografica o paese, lingua).

32.

Oltre alla pubblicazione delle relazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi la massima trasparenza possibile nei confronti del pubblico in merito alla progettazione, al funzionamento e all'esecuzione delle misure di attenuazione connesse ai processi elettorali per consentire un controllo pubblico che a sua volta possa incidere sulla progettazione di misure di attenuazione efficaci. Durante i periodi elettorali è particolarmente importante che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dimostrino che le decisioni relative alla moderazione dei contenuti non incidono sull'uguaglianza dei candidati né favoriscono o promuovono in modo sproporzionato le voci che rappresentano determinate opinioni (polarizzate).

3.2.3.   Diritti fondamentali

33.

Per l'adozione delle misure di attenuazione dei rischi, di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065, occorre tenere debito conto della tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, compresi la libertà dei media e il loro pluralismo. In linea con il considerando 47 di tale regolamento, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero tenere debitamente conto delle pertinenti norme internazionali in materia di tutela dei diritti umani, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. In sede di progettazione e applicazione delle misure di attenuazione si possono prendere in considerazione anche pertinenti relazioni indipendenti (29).

34.

Nell'attenuare i rischi sistemici per l'integrità elettorale, la Commissione raccomanda di tenere debitamente conto anche dell'impatto delle misure volte a contrastare i contenuti illegali, quali l'istigazione pubblica alla violenza e all'odio, nella misura in cui tali contenuti illegali possono inibire o mettere a tacere le voci nel dibattito democratico, in particolare quelle che rappresentano gruppi vulnerabili o minoranze. Ad esempio le forme di razzismo o la disinformazione di genere e la violenza di genere online, anche in un contesto di ideologia estremista violenta o terroristica o di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri nei confronti della comunità LGBTIQ+ (30), possono compromettere il dialogo e il dibattito aperti e democratici e inasprire ulteriormente la divisione sociale e la polarizzazione. A tale riguardo, nel valutare l'adozione di misure adeguate si può utilizzare come fonte di ispirazione il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online.

35.

Oltre al coinvolgimento degli attori pertinenti durante la valutazione dei rischi, di cui al considerando 90 del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di mettere a disposizione delle organizzazioni della società civile, in particolare delle organizzazioni della società civile consultate in tale processo, le valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali effettuate nell'ambito delle valutazioni dei rischi non appena concluse, ossia se possibile prima di quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 4, di tale regolamento. In tal modo si aprirebbe uno spazio per un dialogo aperto e costruttivo su possibili buone pratiche e potenziali miglioramenti.

3.3.   Misure di attenuazione legate all'IA generativa

36.

I recenti sviluppi tecnologici nell'IA generativa hanno consentito la creazione e l'uso diffuso di sistemi di intelligenza artificiale in grado di generare testo, immagini, video o altri contenuti sintetici. Tali sviluppi possono offrire molte nuove opportunità, ma nel contesto delle elezioni potrebbero comportare specifici rischi sistemici. In particolare l'IA generativa si può utilizzare impropriamente per ingannare gli elettori o manipolare i processi elettorali creando e diffondendo contenuti sintetici non autentici, distorti e fuorvianti (tra cui testo, audio, immagini e video) riguardanti attori politici, rappresentazioni false di eventi, sondaggi elettorali, contesti o narrazioni. I sistemi di IA generativa possono anche produrre informazioni inesatte, incoerenti o contraffatte, le cosiddette "allucinazioni", che falsano la realtà e possono ingannare gli elettori.

37.

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono valutare i rischi sistemici, come quelli appena citati, che si osservano nel contesto delle elezioni, e mettere in atto misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi connessi sia alla creazione che alla diffusione di contenuti di IA generativa, a seconda della natura del loro servizio. È già possibile individuare nella legge sull'IA e nel patto sull'IA le migliori pratiche che possono orientare le pertinenti misure di attenuazione dei rischi. In tale contesto risultano particolarmente pertinenti gli obblighi previsti dalla legge sull'IA per i fornitori di modelli di IA per finalità generali, compresa l'IA generativa, i requisiti per l'etichettatura dei "deep fake" e le disposizioni che impongono ai fornitori di sistemi di IA generativa di utilizzare soluzioni tecniche all'avanguardia per marcare i contenuti creati mediante l'IA generativa in un formato leggibile meccanicamente e renderli rilevabili in quanto tali; in questo modo potranno essere rilevati dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. La Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di allineare le proprie politiche alla legge sull'IA prima che questa entri in applicazione, in linea con il patto sull'IA.

38.

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero applicare misure di attenuazione connesse all'IA generativa, nella misura in cui siano tecnicamente fattibili, prestando particolare attenzione all'impatto di tali misure sui diritti fondamentali tutelati dalla Carta. La Commissione raccomanda inoltre la collaborazione intersettoriale allo scopo di sviluppare ulteriormente misure di attenuazione efficaci riguardanti l'IA generativa nel contesto dei codici di buone pratiche per i modelli di IA per finalità generali e la trasparenza dei contenuti generati dall'IA, da sviluppare nell'ambito della legge sull'IA.

39.

In considerazione dei rischi specifici, effettivi o prevedibili, individuati per i processi elettorali, la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi i cui servizi possono essere utilizzati per la creazione di contenuti di IA generativa ingannevoli, distorti, falsi o fuorvianti, di adottare le seguenti misure di attenuazione dei rischi, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile e in funziona dello stato dell'arte attuale:

a)

assicurare che i contenuti dell'IA generativa e altri tipi di media sintetici e manipolati siano rilevabili, in particolare utilizzando tecniche e metodi sufficientemente affidabili, interoperabili, efficaci e solidi, quali filigrane elettroniche (watermark), identificazioni di metadati, metodi crittografici per dimostrare la provenienza e l'autenticità dei contenuti, metodi di registrazione, impronte digitali o altre tecniche, a seconda dei casi e tenendo conto delle norme esistenti. Ciò è particolarmente importante per qualsiasi contenuto di IA generativa riguardante candidati, esponenti o partiti politici. Le filigrane elettroniche e i metadati si possono applicare anche a contenuti basati su filmati inizialmente autentici (come video, immagini o audio) che sono stati successivamente modificati mediante l'IA generativa;

b)

adoperarsi affinché le informazioni generate dai sistemi di IA si fondino per quanto possibile su fonti attendibili nel contesto elettorale, come ad esempio informazioni ufficiali comunicate dalle autorità elettorali competenti, ed eventuali citazioni o riferimenti a fonti esterne fatti dal sistema siano accurati e non diano una rappresentazione errata dei contenuti citati, limitando così gli effetti delle "allucinazioni";

c)

segnalare agli utenti i potenziali errori di contenuto prodotti dai sistemi di IA generativa, e suggerire loro di consultare fonti autorevoli per verificare la veridicità di tali informazioni; mettere in atto meccanismi di salvaguardia per prevenire la creazione di contenuti falsi che possano influenzare in maniera significativa il comportamento degli utenti;

d)

svolgere e documentare esercitazioni e test di red teaming, con particolare attenzione ai processi elettorali, con squadre interne ed esperti esterni, prima di distribuire al pubblico sistemi di IA generativa e seguire un approccio di distribuzione scaglionato al fine di controllare meglio le conseguenze indesiderate;

e)

stabilire metriche di prestazione adeguate, anche per quanto riguarda la sicurezza e l'accuratezza fattuale delle risposte date alle domande sui contenuti elettorali, monitorare costantemente le prestazioni dei sistemi di IA generativa e adottare misure adeguate ove necessario;

f)

integrare nei sistemi di IA generativa meccanismi di salvaguardia che ne aumentino la sicurezza, quali classificatori di prompt, moderazione dei contenuti e altri filtri, al fine di individuare e prevenire i prompt contrari alle condizioni di servizio del fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi per quanto riguarda i processi elettorali; adottare altre misure appropriate volte a prevenire l'uso improprio del sistema di IA generativa a fini illegali, manipolativi e di disinformazione nel contesto dei processi elettorali;

g)

per i contenuti testuali in particolare indicare, ove possibile, negli output generati le fonti concrete delle informazioni utilizzate come dati di input o fornire altri mezzi per consentire agli utenti di verificarne l'attendibilità e di contestualizzare ulteriormente le informazioni.

40.

Dati i rischi specifici, effettivi o prevedibili, individuati per i processi elettorali, la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, i cui servizi possono essere utilizzati per diffondere contenuti ingannevoli, falsi o fuorvianti di IA generativa, di prendere in considerazione le seguenti misure di attenuazione dei rischi, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile in funzione dello stato dell'arte attuale:

a)

adattare le proprie condizioni generali e garantirne l'applicazione, per ridurre sensibilmente la diffusione e l'impatto dei contenuti di IA generativa che contengono misinformazione o disinformazione sul processo elettorale, come le irregolarità elettorali.

i.

La Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di fornire al pubblico informazioni chiare su quali processi interni e misure di attenuazione, come etichettatura, marcatura, retrocessione o rimozione, siano stati introdotti per applicare tali politiche;

ii.

la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cooperare e condividere informazioni su tali contenuti ingannevoli con i verificatori dei fatti per ridurre al minimo il rischio di amplificazione in altre piattaforme.

b)

Etichettare chiaramente, o rendere distinguibili in altro modo per mezzo di marcature visibili, immagini, audio o video sintetici o manipolati, che presentano un'apprezzabile somiglianza con persone, oggetti, luoghi, entità o eventi reali, oppure descrivono come reali eventi che non si sono verificati o ancora li rappresentano in maniera distorta, e appaiono falsamente autentici o veritieri all'utente (i cosiddetti deepfake).

i.

La Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di fornire agli utenti interfacce e strumenti standard e facili da utilizzare per apporre etichette sui contenuti generati dall'IA;

ii.

nell'etichettare i contenuti di IA generativa, la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di apporre etichette efficaci, facilmente riconoscibili dagli utenti, tenendo conto di aspetti quali la grafica, la posizione e la tempistica, attingendo alla ricerca scientifica sull'efficacia delle etichette (31). I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero inoltre testare l'efficacia di tali etichette prima della distribuzione, adattandole e migliorandole sulla base dei feedback e dell'esperienza;

iii.

la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di far sì che i contenuti di IA generativa etichettati conservino la propria etichetta una volta condivisi da altri utenti sulla piattaforma.

c)

La Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di adattare i propri sistemi pubblicitari, ad esempio fornendo agli inserzionisti la possibilità di etichettare chiaramente i contenuti creati con l'IA generativa negli annunci pubblicitari o nei post promossi, e di esigere nella propria politica pubblicitaria che tale etichetta sia utilizzata quando la pubblicità include contenuti di IA generativa.

d)

Per far rispettare tali politiche, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero adattare i propri processi di moderazione dei contenuti e sistemi algoritmici, in modo da rilevare i contenuti generati o manipolati dall'IA mediante filigrane elettroniche, identificazioni di metadati, metodi crittografici per dimostrare la provenienza e l'autenticità dei contenuti, metodi di registrazione, impronte digitali o altre tecniche.

i.

In tale contesto, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero cooperare con i fornitori di sistemi di IA generativa e applicare misure all'avanguardia per rilevare, in modo affidabile ed efficace, tali filigrane elettroniche, identificazioni dei metadati, metodi crittografici per dimostrare la provenienza e l'autenticità dei contenuti, metodi di registrazione, impronte digitali o altre tecniche; i fornitori di cui sopra sono invitati inoltre a sostenere le nuove innovazioni tecnologiche per migliorare l'efficacia e l'interoperabilità di tali strumenti.

e)

Le misure di alfabetizzazione mediatica di cui alla sezione 2 dovrebbero concentrarsi anche sui sistemi di IA generativa, ad esempio per spiegare il funzionamento della tecnologia e le possibilità di un suo uso improprio.

41.

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, quando trattano forme legali ma dannose di contenuti di IA generativa che possono influenzare il comportamento degli elettori, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono prestare particolare attenzione ai possibili effetti delle loro politiche e misure sui diritti fondamentali, segnatamente la libertà di espressione, comprese l'espressione politica, la parodia e la satira. Tale valutazione d'impatto sui diritti fondamentali è necessaria in particolare in sede di elaborazione di politiche sul tipo di contenuti ingannevoli di IA generativa che un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi non ammette e rimuoverà dal proprio servizio.

42.

Poiché i contenuti generati dall'IA comportano rischi specifici, è opportuno sottoporli a un controllo rafforzato, anche attraverso lo sviluppo di strumenti e tecnologie ad hoc, ad esempio per effettuare ricerche volte a individuare e comprendere i rischi specifici connessi ai processi elettorali. Si incoraggiano i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a prendere in considerazione la possibilità di istituire strumenti ad hoc che consentano ai ricercatori di accedere ai contenuti generati dall'IA e di identificarli e analizzarli specificamente.

3.4.   Cooperazione con le autorità nazionali, gli esperti indipendenti e le organizzazioni della società civile

43.

Non è possibile contribuire a proteggere l'integrità di una specifica elezione senza conoscere il particolare contesto nazionale, giuridico, sociale e politico e senza reagire tempestivamente agli sviluppi in tempo reale che incidono sui rischi generati dai servizi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Le procedure e le strutture organizzative per le elezioni differiscono da uno Stato membro all'altro e persino da un'elezione all'altra. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero conoscere la struttura nazionale di governance elettorale applicabile alle elezioni in corso e il ruolo delle varie autorità. Acquisendo una buona comprensione delle procedure nazionali specifiche, quali la delimitazione dei periodi della campagna elettorale, la tempistica della designazione ufficiale dei candidati alle elezioni e i periodi di silenzio elettorale, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi potranno elaborare misure di attenuazione del rischio che tengano conto degli aspetti specifici dello Stato membro interessato.

44.

A tal fine la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di scambiare regolarmente, e se necessario urgentemente, informazioni con le competenti autorità nazionali ed europee, e di istituire punti di contatto con queste ultime, coinvolgendo il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in questione, nonché se del caso le autorità regionali e locali competenti, al fine di agevolare lo scambio di informazioni, ed eventualmente la Commissione.

45.

L'obiettivo di tali interazioni tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e le autorità nazionali competenti dovrebbe limitarsi alla condivisione di informazioni che possano orientare le valutazioni dei rischi e le misure di attenuazione dei rischi sui processi elettorali o possano ispirare le azioni delle autorità nazionali che rientrano nelle loro competenze per proteggere l'integrità dei processi elettorali. Ad esempio le autorità nazionali competenti possono comunicare ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi informazioni ufficiali sul processo di voto che è possibile integrare nei loro servizi; ove sia possibile e opportuno, possono comunicare a tali fornitori informazioni sui potenziali rischi per il processo elettorale, che potranno orientare le misure di attenuazione da essi adottate. D'altro canto le informazioni sui rischi attenuati dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi nei propri servizi possono risultare utili per il lavoro delle autorità nazionali competenti volto a proteggere l'integrità dei processi elettorali. Nella misura in cui tali interazioni non rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di relazioni di trasparenza di cui al regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione raccomanda alle autorità nazionali e ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di riferire in modo trasparente in merito, ad esempio nei documenti pubblici in cui le autorità nazionali valutano il processo elettorale o nelle relazioni di trasparenza a norma del regolamento (UE) 2022/2065.

46.

I coordinatori dei servizi digitali designati a norma del regolamento (UE) 2022/2065 in ciascuno Stato membro possono fungere da punti di contatto per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, ove non sia chiaro quale autorità nazionale sia competente per le questioni concernenti l'attenuazione dei rischi connessi ai processi elettorali. Poiché i coordinatori dei servizi digitali fungono da punto di contatto unico per tutte le questioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 negli Stati membri, la Commissione raccomanda di coinvolgere i coordinatori dei servizi digitali negli scambi sul processo elettorale tra i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi da un lato e le autorità nazionali competenti dall'altro. La Commissione ha inoltre raccomandato agli Stati membri di rafforzare le loro reti elettorali nazionali (32) e di agevolarne la cooperazione con i portatori di interessi (33). Tali reti elettorali nazionali possono anche costituire un punto di contatto pertinente per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

47.

Oltre alla cooperazione con le autorità nazionali, si raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di instaurare una stretta cooperazione con i pertinenti attori non statali, in quanto tali soggetti svolgono un ruolo fondamentale nella protezione dei processi elettorali. Prima delle elezioni i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono organizzare riunioni e istituire canali di comunicazione regolare con attori non statali attivi nei processi elettorali, quali accademici, esperti indipendenti, organizzazioni della società civile e rappresentanti di varie comunità, e invitarli a condividere le loro competenze, conoscenze e osservazioni indipendenti per individuare i rischi che possono richiedere misure di attenuazione e contribuire allo sviluppo di tali misure.

48.

L'istituzione di canali di comunicazione durante la campagna elettorale con attori non statali, compresi gli organizzatori di campagne elettorali e gli osservatori elettorali, aiuterà i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a comprendere meglio il contesto delle elezioni in modo da reagire prontamente in situazioni di emergenza, a progettare e calibrare le misure di attenuazione dei rischi e a comprendere meglio il funzionamento delle proprie misure di attenuazione nel contesto locale. Il gruppo di lavoro sulle elezioni del codice di buone pratiche (e il suo sistema di risposta rapida) sono un buon esempio di forum multilaterale esistente e attivo, in cui operano ONG e verificatori di fatti con un'importante esperienza specifica in materia elettorale. Anche la task force dell'EDMO sulle elezioni, composta da verificatori di fatti indipendenti, accademici e specialisti di alfabetizzazione mediatica, nonché i poli dell'EDMO in tutta l'UE, possono offrire un contributo importante a tale riguardo.

49.

La disponibilità di informazioni affidabili provenienti da fonti pluralistiche è fondamentale per il buon funzionamento dei processi elettorali democratici. Essa garantisce protezione non solo da ingerenze commerciali e politiche esterne, ma anche da una potenziale errata applicazione dei processi interni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, come riconosce l'articolo 17 della proposta di regolamento sulla libertà dei media (34). I giornalisti e i fornitori di servizi di media svolgono un ruolo fondamentale nella raccolta, nel trattamento e nella comunicazione di informazioni al pubblico, ruolo che diviene ancora più cruciale durante i periodi elettorali. Le organizzazioni e i fornitori di servizi di informazione indipendenti con norme e procedure editoriali interne consolidate sono ampiamente considerati fonti di informazione affidabili. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto collaborare con le organizzazioni dei media indipendenti, le autorità di regolamentazione, la società civile e le organizzazioni di base, i verificatori di fatti, il mondo accademico e altri portatori di interessi pertinenti su iniziative volte a migliorare l'individuazione di informazioni affidabili e la possibilità per gli utenti di accedere a contenuti mediatici informativi pluralistici relativi alle elezioni, provenienti da fonti affidabili.

50.

Alla luce dell'importante ruolo di queste organizzazioni nel giudicare le veridicità delle informazioni, la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di collaborare con organizzazioni indipendenti di verifica dei fatti che rispettino elevati standard metodologici, etici e di trasparenza, ad esempio aderendo alla rete europea sulle norme di verifica dei fatti (EFCSN) e seguendo il suo codice di norme (35). La Commissione raccomanda che tale collaborazione sia trasparente: alcuni firmatari del codice di buone pratiche sulla disinformazione elencano ad esempio le organizzazioni di verifica dei fatti con cui hanno concluso accordi.

3.5.   Durante il periodo elettorale

51.

Durante il periodo elettorale, in cui si adottano misure e si dispiegano risorse specificamente rivolte ad attenuare i rischi per il processo elettorale, la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di prestare particolare attenzione alle misure di attenuazione dei rischi in grado di ridurre l'impatto degli incidenti che possono esercitare un impatto significativo sull'esito delle elezioni o sull'affluenza alle urne.

52.

Ciò significa tra l'altro offrire agli utenti la possibilità di accedere a informazioni affidabili, tempestive e comprensibili, provenienti da fonti ufficiali, sulle modalità di voto e sul processo di voto o su misure come quelle di cui alla sezione 3.3, in modo da ridurre i potenziali danni derivanti da gravi problemi come la manipolazione di immagini e registrazioni vocali o i deepfake, ad esempio di soggetti politici partecipanti alle elezioni. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero inoltre essere in grado di reagire rapidamente a manipolazioni del loro servizio volte a compromettere il processo elettorale, nonché ai tentativi di utilizzare la disinformazione e la manipolazione delle informazioni per impedire agli elettori di esercitare il diritto di voto.

53.

Gli incidenti che si verificano su piattaforma o fuori piattaforma durante il periodo elettorale possono produrre rapidamente conseguenze di notevole impatto sull'integrità delle elezioni o sulla sicurezza pubblica. La Commissione raccomanda pertanto ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di introdurre un meccanismo interno di risposta agli incidenti, che coinvolga anche i dirigenti di alto livello, nonché una mappatura dei portatori di interessi che, in seno all'organizzazione, prendono parte alla risposta all'incidente. È opportuno predisporre, concordare e testare in anticipo tale procedura, anche attraverso esercitazioni di red teaming, in modo da garantirne l'eventuale rapida applicazione. La procedura deve anche essere coerente, ripetibile e verificabile e produrre decisioni e risultati ben documentati, in modo da consentire ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di riesaminare le proprie risposte dopo eventi di notevole impatto.

54.

Alla luce della necessità di applicare rapidamente le misure di attenuazione, la Commissione raccomanda inoltre ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di avviare una cooperazione e uno scambio di informazioni rapido ed efficiente tra piattaforme, oltre che con gli attori non statali che dispongono di conoscenze e competenze pertinenti per le elezioni, per esempio portatori di interessi delle organizzazioni della società civile, esponenti del mondo accademico e ricercatori, media indipendenti e altri. Considerata la natura trasversale, rispetto alle piattaforme, dei contenuti illegali e/o dannosi, nonché delle attività di disinformazione, della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori stranieri, è fondamentale che le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi collaborino per condividere le informazioni pertinenti, e cooperino inoltre con le piattaforme e i servizi di dimensioni minori per attenuare questi rischi in maniera efficace. In tal modo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi saranno in grado di rispondere più rapidamente alle questioni e agli incidenti emergenti, di comprendere meglio il contesto, di adeguare le misure di attenuazione e di valutare l'efficacia delle azioni intraprese. È essenziale che cooperazione e scambio di informazioni siano efficaci, soprattutto a causa dell'importanza del fattore tempo in relazione a tali eventi. Dovrebbero quindi comprendere le reazioni dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nonché un feedback significativo ai pertinenti attori non statali coinvolti, entro un lasso di tempo ragionevole, in modo che sia possibile valutare l'efficienza e l'impatto della cooperazione e dello scambio.

55.

Il sistema di risposta rapida che sarà istituito dai firmatari del codice di buone pratiche sulla disinformazione è un valido esempio di un forum di questo tipo per la cooperazione durante le elezioni, utile per alimentare i meccanismi di risposta delle piattaforme agli incidenti. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero definire, insieme agli altri firmatari, il quadro procedurale per la cooperazione e il coordinamento durante le elezioni, compreso un meccanismo di feedback rapido che implichi la necessità di una reazione veloce, efficiente e adeguata da parte delle piattaforme.

56.

Un altro esempio delle modalità con cui organizzare il lavoro sulle risposte alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri e sulla disinformazione è offerto dal documento "2nd EEAS Report on FIMI Threats" (36), in cui si propone un "quadro di risposta" che colleghi efficacemente l'analisi a risposte basate su dati concreti, sottolineando nel contempo l'importanza della cooperazione tra i vari portatori di interessi. Si potrebbe trarre ispirazione anche da iniziative quali l'Information Sharing and Analysis Center on Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI-ISAC) (37), che mira a promuovere la condivisione di informazioni tra tutti i portatori di interessi sulle cause profonde, gli incidenti e le minacce, nonché la condivisione di esperienze, conoscenze e analisi.

57.

Una risposta tempestiva agli incidenti è spesso fondamentale. La Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di prendere in considerazione un modello ispirato al principio di "seguire il sole", nel quale gli uffici di tutto il mondo sarebbero in grado di coprire tutti i fusi orari.

58.

Per reagire tempestivamente, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero integrare l'eventuale collaborazione con le autorità elettorali e gli attori non statali pertinenti nei meccanismi di risposta agli incidenti.

3.6.   Dopo il periodo elettorale

59.

Dopo il periodo elettorale, la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di effettuare un riesame post-elettorale comprendente una valutazione dell'efficacia delle misure di attenuazione dei rischi adottate in tale contesto, al fine di adeguare le misure in caso di necessità. Tale relazione interna dovrebbe comprendere una valutazione del rispetto, prima, durante e dopo le elezioni, delle metriche interne di prestazione e di qualsiasi altro criterio di valutazione; dovrebbe inoltre tener conto degli insegnamenti tratti e degli ambiti di possibile miglioramento.

60.

La Commissione raccomanda che nell'esercizio di riesame elettorale i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi tengano conto dei contributi specifici di ricercatori indipendenti, organizzazioni della società civile e verificatori di fatti indipendenti sull'impatto delle misure di attenuazione adottate dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono altresì dialogare con gruppi di osservatori elettorali indipendenti consolidati, che potrebbero essere in grado di fornire informazioni sull'uso e sull'impatto dei loro servizi in tale contesto.

61.

In particolare, la relazione post-elettorale dovrebbe contenere informazioni sulla media e sulla distribuzione dei tempi di risposta in caso di violazione delle condizioni generali, sulla media e sulla distribuzione dei tempi di risposta ai contenuti segnalati dagli utenti e dagli attori non statali, sulla media e sulla distribuzione della portata e dell'engagement dei contenuti trattati, sul numero di violazioni di determinate politiche relative alle elezioni, sui casi di manipolazione delle informazioni e sulla portata di determinate misure quali le iniziative di alfabetizzazione mediatica e le iniziative autorevoli. La Commissione può richiedere in via riservata tali relazioni (38).

62.

La Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di pubblicare una versione pubblica dei documenti di riesame post-elettorale, che dovrebbe contenere informazioni sulle azioni intraprese dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e sugli incidenti che potrebbero essersi verificati, nonché informazioni sulla cooperazione e sugli scambi di informazioni che hanno avuto luogo con i pertinenti attori non statali durante il periodo della campagna elettorale. Tale versione dovrebbe comprendere anche dettagli sulle azioni intraprese, sull'efficienza e sulla tempestività di tale cooperazione. L'obiettivo è anche raccogliere feedback pubblici su come migliorare le misure di attenuazione dei rischi in vigore o condividere le misure efficaci con altri fornitori. Come ulteriore esempio di comunicazioni relative alle elezioni, i firmatari del codice di buone pratiche sulla disinformazione hanno elaborato un modello di comunicazione tramite il quale riferiranno, prima e dopo le elezioni, in merito alle misure adottate e alle metriche pertinenti relative al loro impatto.

3.7.   Orientamenti specifici per le elezioni del Parlamento europeo

63.

Come osservato nella comunicazione sul pacchetto per la difesa della democrazia (39), le prossime elezioni del Parlamento europeo saranno un banco di prova cruciale per la resilienza dei nostri processi democratici, anche di fronte alle minacce ibride, tra cui non solo la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, ma anche gli attacchi informatici. In tale contesto, e data la loro peculiare natura transfrontaliera, si raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di mettere in atto solide misure di attenuazione per le elezioni del Parlamento europeo che si terranno dal 6 al 9 giugno 2024.

64.

In altre parole, si raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di garantire la disponibilità e la distribuzione di risorse sufficienti e di misure di attenuazione del rischio in modo proporzionato alle valutazioni del rischio, nonché di assicurare l'accesso alle pertinenti competenze nazionali in tutta l'UE, a livello sia di Unione che di Stati membri.

65.

Per le elezioni al Parlamento europeo non esiste un periodo prestabilito di campagna elettorale; di conseguenza negli Stati membri le campagne per queste elezioni possono iniziare e concludersi in momenti diversi. Si incoraggiano i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a tenere conto di tale circostanza al momento di pianificare le proprie misure di attenuazione dei rischi per le elezioni del Parlamento europeo, e a dialogare con gli Stati membri nella preparazione di tali elezioni.

66.

Nell'assegnazione di adeguate risorse per l'attenuazione dei rischi i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero inoltre considerare la peculiare dimensione transfrontaliera ed europea di queste elezioni. Le campagne elettorali non saranno soltanto nazionali e il dibattito travalicherà le frontiere. Oltre a stabilire contatti con le autorità nazionali competenti, la Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di stabilire contatti con le autorità a livello di Unione europea prima delle elezioni. Il Parlamento europeo svolge un ruolo fondamentale nelle elezioni europee e dovrebbe rappresentare un interlocutore essenziale per le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi prima di queste elezioni. Le reti di esperti nazionali a livello dell'UE nei settori della disinformazione e della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori stranieri, delle elezioni e della cibersicurezza, come il sistema di allarme rapido dell'UE, la rete europea di cooperazione in materia elettorale e il gruppo di cooperazione NIS, potrebbero costituire reti pertinenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in caso di incidenti transfrontalieri, compresi quelli di natura ibrida, che durante il periodo elettorale richiedono una risposta rapida e la messa in opera di misure di attenuazione dei rischi.

67.

Per le misure di attenuazione che potrebbero dover tenere conto delle minacce correlate di diversa natura volte a destabilizzare o screditare i processi democratici, compresi gli attacchi informatici, occorre garantire una cooperazione adeguata tra questi settori. In caso di attività di disinformazione o di manipolazione delle informazioni e di ingerenze da parte di attori stranieri favorite dall'informatica, si incoraggiano i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a stabilire contatti adeguati con le autorità nazionali responsabili della cibersicurezza; qualora tali attività riguardino l'UE nel suo complesso o le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, si dovrebbe considerare l'opportunità di allacciare contatti con l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e il servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-UE) (40). Inoltre, e in linea con quanto è stato proposto per le elezioni nazionali, la Commissione raccomanda di stabilire contatti e di accedere alla comunicazione con l'amministrazione del Parlamento europeo e i partiti politici europei a parità di condizioni prima delle elezioni del Parlamento europeo.

68.

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi firmatari del codice di buone pratiche sulla disinformazione dovrebbero impegnarsi pienamente nei lavori relativi alle elezioni del Parlamento europeo, anche attraverso l'effettiva partecipazione al sistema di risposta rapida e al meccanismo di feedback con azioni di follow-up adeguate e tempestive. Dovrebbero inoltre fornire, prima e dopo le elezioni, relazioni mirate sulle misure messe in atto per ridurre la diffusione della disinformazione, della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori stranieri per quanto riguarda le elezioni del Parlamento europeo, comprese le metriche pertinenti relative al loro impatto (sulla base degli impegni 37.2 e 42). Sulla base dei contributi dei verificatori di fatti e dei firmatari della società civile, i fornitori in questione dovrebbero fare il punto, dopo le elezioni, sugli insegnamenti tratti, valutando anche l'efficienza e la tempestività della cooperazione, al fine di migliorare l'efficienza del sistema per le elezioni future.

69.

La sezione 3.6 sul riesame post-elettorale si applica anche alle elezioni del Parlamento europeo e dovrebbe tenere conto della natura particolare di tali elezioni.

70.

La Commissione raccomanda ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di stabilire contatti e di cooperare in particolare con la task force dell'EDMO sulle elezioni del Parlamento europeo, al fine di adattare le misure di attenuazione dei rischi alle elezioni del Parlamento europeo. Per le elezioni del Parlamento europeo del 2024, questa task force elaborerà relazioni e aggiornamenti periodici sulle tendenze, le sfide e i fenomeni più importanti nel campo della disinformazione. Ciò dovrebbe orientare le azioni e le misure di attenuazione dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

4.   PROSSIME TAPPE E CONCLUSIONI

71.

La Commissione è impegnata ad applicare rigorosamente il regolamento (UE) 2022/2065, anche nell'ambito delle elezioni. I presenti orientamenti sostengono i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi nell'applicazione dell'articolo 35 di tale regolamento, in particolare per quanto riguarda i criteri per valutare e attenuare i rischi sistemici a cui i processi elettorali sono esposti a causa del servizio offerto dai fornitori o dell'utilizzo di quest'ultimo. In vista delle numerose elezioni in programma nel prossimo futuro, tra cui in particolare quelle del Parlamento europeo, la Commissione incoraggia vivamente i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ad attuare i presenti orientamenti in modo rapido e completo, e accoglie con favore le valutazioni dei ricercatori e delle organizzazioni della società civile sull'efficacia delle misure di attenuazione dei rischi adottate nell'UE da tali fornitori.

72.

Allo stesso tempo, soprattutto in considerazione della fase iniziale di attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 e della natura specifica dei rischi sistemici per i processi elettorali, la Commissione è pronta a dialogare con i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per quanto riguarda la progettazione e il funzionamento dei loro servizi e dei relativi sistemi, in modo da evitare danni ai processi elettorali nell'UE.

73.

In tale contesto la Commissione è disponibile a favorire un riesame periodico delle misure di attenuazione dei rischi adottate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi su base volontaria. Tale iniziativa potrebbe assumere la forma di un riesame ex ante ed ex post dopo elezioni specifiche. Il feedback fornito dalla Commissione in tale contesto si baserà sulle informazioni comunicate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, e non costituirà una valutazione completa delle misure di conformità adottate. Esso non pregiudicherà inoltre i poteri di indagine e di esecuzione di cui la Commissione dispone a norma del regolamento (UE) 2022/2065.

74.

A norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione continuerà a sviluppare competenze e capacità sulle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'UE. Le informazioni provenienti dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono fondamentali a tale riguardo. La Commissione si attende che i fornitori di tali servizi, nel quadro dell'applicazione del regolamento (UE) 2022/2065, partecipino con la Commissione ai dialoghi sulla preparazione all'integrità elettorale e ad altre strutture di cooperazione istituite a tali fini dai servizi della Commissione responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) 2022/2065, per rispondere rapidamente alle richieste urgenti di informazioni, in particolare su questioni e incidenti emergenti che possono avere un impatto significativo sull'esito delle elezioni o sull'affluenza alle urne. Ciò non preclude la partecipazione ad altri eventuali meccanismi o protocolli di cooperazione consolidati.

75.

Come illustrato più dettagliatamente nella sezione 1.1, le misure di attenuazione dei rischi individuate nei presenti orientamenti si basano su precedenti dialoghi sulla preparazione all'integrità elettorale avviati con i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, sull'esperienza acquisita con il codice di buone pratiche sulla disinformazione e il pacchetto di strumenti dell'UE sulla manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, sulla consultazione esplorativa, su varie tavole rotonde e sui contributi dei coordinatori dei servizi digitali. Per questo motivo le misure delineate negli orientamenti si possono considerare in questo momento migliori pratiche.

76.

Sebbene l'obiettivo dei presenti orientamenti sia quello di sostenere i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi nel rispetto dei loro obblighi a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065, la comprensione, da parte della Commissione, delle questioni in gioco nell'interpretazione e nell'attuazione dell'articolo 35 di tale regolamento potrà evolvere sulla base di future esperienze.

77.

Il rapido cambiamento del panorama in cui operano i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e delle tattiche dei soggetti malintenzionati esige inoltre aggiornamenti e adeguamenti costanti per rispondere all'emergere di mutevoli e sempre nuove sfide. Inoltre, dopo la valutazione da parte della Commissione e del comitato europeo per i servizi digitali, il codice di buone pratiche sulla disinformazione dovrebbe essere convertito in un codice di condotta collegato al quadro giuridico del regolamento (UE) 2022/2065. In tale contesto la Commissione si attende che i firmatari continuino ad attuare i propri impegni tesi a contrastare la disinformazione a norma del codice di buone pratiche sulla disinformazione. Parallelamente nei prossimi mesi dovrebbero entrare in vigore ulteriori atti legislativi dell'UE, che integreranno il regolamento con norme specifiche pertinenti per l'oggetto dei presenti orientamenti: in particolare il regolamento sulla pubblicità politica e la legge sull'IA (il cui contenuto è stato preso in considerazione nei presenti orientamenti, in particolare nei casi in cui le relative disposizioni costituiscono già ora le migliori pratiche in un settore specifico).

78.

La Commissione potrà riesaminare i presenti orientamenti alla luce dell'esperienza pratica acquisita e del ritmo degli sviluppi tecnologici, sociali e normativi in questo settore. Nel corso di tale riesame la Commissione potrà decidere di ritirare o modificare la presente comunicazione. La Commissione incoraggia i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, i coordinatori dei servizi digitali, la comunità della ricerca e le organizzazioni della società civile a contribuire a tale processo.

(1)  A norma dell'articolo 33 del regolamento sui servizi digitali, si tratta di fornitori designati dalla Commissione in quanto aventi un numero medio mensile di destinatari attivi del loro servizio nell'Unione europea (UE) pari o superiore a 45 milioni.

(2)  Articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui servizi digitali.

(3)  Intelligenza artificiale in grado di generare testi, immagini o altri media utilizzando modelli generativi.

(4)   L'UE introduce nuove norme in materia di trasparenza e targeting della pubblicità politica - Consilium (europa.eu).

(5)   https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/commission-welcomes-political-agreement-artificial-intelligence-act.

(6)   https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/ai-pact.

(7)  La Commissione ha organizzato riunioni ad hoc con i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, sia in contesti bilaterali sia in presenza delle autorità nazionali dei paesi in cui si sono svolte elezioni, per raccogliere informazioni sulle pratiche esistenti e sulle politiche ad hoc adottate per affrontare i rischi connessi alle elezioni.

(8)  La consultazione ha ottenuto 77 risposte; per una sintesi cfr.: Consultazione pubblica sul progetto di orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sull'attenuazione dei rischi sistemici per i processi elettorali: sintesi e analisi delle risposte.

(9)   https://disinfocode.eu/it/introduzione-al-codice/.

(10)   https://www.eeas.europa.eu/eeas/2nd-eeas-report-foreign-information-manipulation-and-interference-threats_en?etrans=it.

(11)   https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/protecting-democracy_it.

(12)   https://commission.europa.eu/publications/reinforcing-democracy-and-integrity-elections-all-documents_en?prefLang=it&etrans=it.

(13)   https://commission.europa.eu/publications/documents-defence-democracy_en?prefLang=it&etrans=it.

(14)   https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship-and-democracy/democracy-and-electoral-rights/european-cooperation-network-elections_en?prefLang=it&etrans=it

(15)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023H2829.

(16)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0630.

(17)   The Council of Europe Electoral Cycle - Elections (coe.int).

(18)  Tra cui il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

(19)   https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/.

(20)  Cfr. la sezione 3.4 "Cooperazione con le autorità nazionali, gli esperti indipendenti e le organizzazioni della società civile".

(21)   EEAS-2nd-Report on FIMI Threats-January-2024_0.pdf (europa.eu).

(22)   Democracy By Design – Accountable Tech.

(23)   Elections Program — Integrity Institute.

(24)   DSA: New Risk Assessments To Protect Civic Discourse and Electoral Processes liberties.eu.

(25)  Traberg, C. S., Roozenbeek, J., e van der Linden, S. (2022). "Psychological Inoculation against Misinformation: Current Evidence and Future Directions." The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 700(1), 136-151. https://doi.org/10.1177/00027162221087936

(26)  Jon Roozenbeek et al., "Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media." Sci. Adv. 8,eabo6254(2022).DOI:10.1126/sciadv.abo6254.

(27)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202400900&pk_campaign=todays_OJ&pk_source=EURLEX&pk_medium=X&pk_keyword=trasparency_of_political_advertising&pk_content=regulation&pk_cid=EURLEX_todaysOJ. L'articolo 3 e l'articolo 5, paragrafo 1, entrano in applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore il 9 aprile 2024. Il resto del regolamento entra in applicazione a decorrere dal 9 ottobre 2025.

(28)  Cfr., alla sezione 3.2.1., lettera e), la raccomandazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di allineare le proprie politiche al regolamento sulla pubblicità politica prima della sua entrata in applicazione.

(29)  Tra gli esempi figurano il documento strategico di Access Now e dello European Center for Not-for-Profit Law " Towards meaningful fundamental rights impact assessments under the DSA ", il documento del Danish Institute for Human Rights " Guidance on Human Rights Impact Assessment of Digital Activities " e infine il documento di Julian Jaursch, Josefine Bahro, Asha Allen, Claire Pershan e Katarzyna Szymielewicz " DSA risk mitigation: Current Practices, ideas and open questions ".

(30)   FIMI targeting LGBTIQ+ people: Well-informed analysis to protect human rights and diversity | EEAS (europa.eu).

(31)  Cfr. ad esempio Tom Dobber, Sanne Kruikemeier, Fabio Votta, Natali Helberger e Ellen P. Goodman (2023) "The effect of traffic light veracity labels on perceptions of political advertising source and message credibility on social media", Journal of Information Technology & Politics.

(32)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0234.

(33)  Raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione, del 12 dicembre 2023, relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo.

(34)   Testi approvati - Regolamento sulla libertà dei media - Mercoledì, 13 marzo 2024 (europa.eu).

(35)   European Fact-Checking Standards Network Project – European Fact-Checking Standards Network Project.

(36)   EEAS-2nd-Report on FIMI Threats-January-2024_0.pdf (europa.eu).

(37)   https://fimi-isac.org/

(38)  Articolo 84 del regolamento sui servizi digitali.

(39)  COM(2023) 630 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla difesa della democrazia.

(40)   https://cert.europa.eu/


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3014/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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