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Document 62016CN0620
Case C-620/16: Action brought on 29 November 2016 — European Commission v Federal Republic of Germany
Causa C-620/16: Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
Causa C-620/16: Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
GU C 38 del 6.2.2017, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/15 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-620/16)
(2017/C 038/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
accertare che la Repubblica federale di Germania ha violato la decisione 2014/699/UE del Consiglio (1) e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, avendo votato, nella 25a riunione del comitato di revisione dell’OTIF, contro la posizione stabilita in tale decisione e avendo sollevato un’obiezione pubblica sia contro tale posizione sia contro l’esercizio dei diritti di voto dell’Unione ivi stabilito. |
— |
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
L’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), di cui, oltre a 26 Stati membri, fa parte anche l’Unione europea, amministra la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF).
Durante la 25a riunione del comitato di revisione dell’OTIF sono state votate determinate modifiche della convenzione e delle sue appendici. Per alcuni di tali punti il Consiglio aveva stabilito la posizione dell’Unione europea nella decisione 2014/699/UE.
Durante la riunione la Germania ha votato in due punti contro la posizione stabilita in tale decisione, ha espresso un’obiezione pubblica contro tale posizione e in un caso anche contro l’esercizio dei diritti di voto dell’Unione stabilito nella decisione.
Tale comportamento sarebbe incompatibile con detta decisione 2014/699/UE come anche con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
(1) Decisione 2014/699/EU del Consiglio del 24 giugno 2014 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici (GU L 293, pag. 26).