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Document 62021CN0261

Causa C-261/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 aprile 2021 — F. Hoffmann-La Roche Ltd e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

GU C 263 del 5.7.2021, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 aprile 2021 — F. Hoffmann-La Roche Ltd e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-261/21)

(2021/C 263/13)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA

Resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questioni pregiudiziali

1)

Se il giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, in un giudizio in cui la domanda della parte sia direttamente rivolta a far valere la violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nel medesimo giudizio al fine di ottenere l’annullamento della sentenza impugnata, possa verificare la corretta applicazione nel caso concreto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nel medesimo giudizio, oppure se tale valutazione spetti alla Corte di Giustizia;

2)

Se la sentenza del Consiglio di Stato n. 4990/2019 abbia violato, nel senso prospettato dall[e] parti, i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 gennaio 2018 in relazione a) all’inclusione nel medesimo mercato rilevante dei due farmaci senza tener conto delle prese di posizione di autorità che avrebbero accertato l’illiceità della domanda e dell’offerta di Avastin off-label; b) alla mancata verifica della pretesa ingannevolezza delle informazioni diffuse dalle società;

3)

Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, del TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino ad un sistema come quello concernente gli articoli 106 del codice del processo amministrativo e 395 e 396 del codice di procedura civile, nella misura in cui non consente di usare il rimedio del ricorso per revocazione per impugnare sentenze del Consiglio di Stato confliggenti con sentenze della Corte di Giustizia, ed in particolare con i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale.


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