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Document 12016E143
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE VIII - ECONOMIC AND MONETARY POLICY#CHAPTER 5 - TRANSITIONAL PROVISIONS#Article 143 (ex Article 119 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO VIII - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
CAPO 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 143 (ex articolo 119 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO VIII - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
CAPO 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 143 (ex articolo 119 del TCE)
GU C 202 del 7.6.2016, p. 110–111
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/110 |
Articolo 143
(ex articolo 119 del TCE)
1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni dei trattati, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.
Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.
2. Il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
a) |
un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere; |
b) |
misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi; |
c) |
concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi. |
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.
Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.