EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E293

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 2 - ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI
SEZIONE 2 - PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 293 (ex articolo 250 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 173–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_293/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/173


Articolo 293

(ex articolo 250 del TCE)

1.   Quando‚ in virtù dei trattati‚ delibera su proposta della Commissione‚ il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità‚ salvo nei casi di cui all'articolo 294‚ paragrafi 10 e 13, agli articoli 310, 312, 314 e all'articolo 315, secondo comma.

2.   Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.


Top